Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10495 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 4 Num. 10495 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/12/2023 del GIP TRIBUNALE di BENEVENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 5.12.2023 il Gip del Tribunale di Benevento ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’interesse di COGNOME NOME, non ritenendo soddisfatto il requisito previsto dall’art. 79, lett. c), d.p.r. 30 maggio 2022 n. 115, atteso che nella domanda vi è solo la dichiarazione di aver percepito il R.D.C. dell’ammontare di Euro 780 mensili, da novembre 2022 sino a giugno 2023, e quella che la madre convivente percepisce un assegno sociale di Euro 600,00 mensili, oltre ad una certificazione Isee datata 12.1.2022 riguardante i redditi di due anni solari anteriori (2020).
Avverso detta pronuncia il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo in via preliminare sollevarsi la questione di legittimità costituzionale dell’art. 96 d.p.r. n. 115 del 2002 in relazione agli artt. 3, 24, 36 111 Cost. nella parte in cui non prevede un termine presidiato da adeguata sanzione processuale e di durata compatibile con il concreto esercizio delle attività difensive in ordine alla decisione delle istanze per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato per i non abbienti.
Deduce che la mancata previsione di un termine per la decisione su tali istanze rappresenta un’evidente ed irragionevole compressione del diritto di difesa e contrasta anche con il principio di ragionevole durata del processo.
Rappresenta che nel caso di specie la decisione è stata comunicata solo in data 7.12.2023, a fronte di un’istanza anticipata in sede di interrogatorio di garanzia e poi inoltrata a mezzo pec il 23.11.2023, superando così anche il termine ordinatorio di giorni dieci di cui all’art. 96 d.p.r. n. 115 del 2002.
Con un unico motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 78, 79, 86, 96 d.p.r. n. 115 del 2002.
Si duole dell’erronea o illogica interpretazione delle norme indicate, ed in particolare dell’art. 78 I. 30.7.1990 n. 217, osservando che il ricorrente nella sua istanza ha fornito indicazioni analitiche sui redditi propri e del nucleo familiare per l’anno 2022, né può ritenersi rilevante il mancato calcolo dell’ammontare complessivo, trattandosi di calcolo meramente aritmetico.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto disporsi la conversione del ricorso in opposizione con trasmissione degli atti al Tribunale di Benevento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va rilevato preliminarmente che contro il decreto che dichiara l’inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è esperibile ricorso per cassazione, bensì – a norma dell’art. 99, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002 – l’opposizione avanti al Presidente del Tribunale (o della Corte di appello) cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto. Solo nel caso in cui, anche in tale sede, venga rigettata l’istanza dell’interessato, può essere proposto ricorso per cassazione, esclusivamente per violazione di legge, in applicazione di quanto disposto dal comma 4 del suddetto art. 99 del D.P.R. n. 115 del 2002 (Sez. 4, n. 47812 dell’ 8/10/2019, Rv. 277558).
Il ricorso in esame deve essere, quindi, riqualificato come opposizione ex art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, ettes0=e4e, nonostante il motivo proposto sia stato formulato come violazione di legge, con esso si aggredisce la motivazione del provvedimento impugnato in punto di sussistenza dei requisiti reddituali per l’ammissione.
Ed invero, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il ricorso per cassazione che sia stato indebitamente proposto avverso il provvedimento con il quale sia stata negata l’ammissione al beneficio può essere convertito, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod.proc.pen., nel ricorso all’autorità giudiziaria competente, quale previsto attualmente dall’art. 99 del D.P.R. n. 115 del 2002 ed, in precedenza, dall’art. 6, comma 4, della I. 30 luglio 1990 n. 217 (Sez. 1, n. 12715 del 14/02/2003, Rv. 224044; Sez. 1, n. 30199 del 25/06/2003, Rv. 225585).
Il proposto ricorso deve, pertanto, essere convertito, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in opposizione al decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed essere trasmesso al Presidente del Tribunale di Benevento, competente a decidere per il giudizio di opposizione.
PQM
qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Benevento.
Così deciso il 15.2.2024