Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 21010 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21010 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Foggia il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Tribunale di Foggia in data 7/09/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di Foggia per il giudizio di appello.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 7 settembre 2023, il Tribunale di Foggia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 115/23 con la quale il Giudice di pace di Foggia l’aveva condannata a una pena pecuniaria e al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile. Secondo il Tribunale, con l’appello era stata richiesta la riforma della sentenza impugnata esclusivamente ai fini dell’assoluzione dal reato contestato, senza una specifica impugnazione del capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, sicché
l’impugnazione doveva ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 37, d.lgs. n. 274 del 2000 e dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 37, d.lgs. n. 274 del 2000 e 591 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., che l’impugnazione era estesa anche al capo relativo alla generica condanna al risarcimento del danno, secondo quanto potrebbe evincersi da una corretta lettura dell’atto di appello e sulla base della giurisprudenza di legittimi per la quale l’impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano da primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l’affermazione della responsabilità penale.
Nel caso di specie, peraltro, il Tribunale non avrebbe potuto pronunciare l’inammissibilità d’ufficio e inaudita altera parte ai sensi dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., atteso che tale facoltà sarebbe riservata ex lege ai casi di inammissibilità enunciati dal comma 1 del medesimo articolo, tra i quali non sarebbe compresa la ragione di inammissibilità dell’appello del caso di specie.
In data 5 gennaio 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di Foggia per il giudizio di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, l’impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato estende i suoi effetti agli alt punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l’affermazione della responsabilità penale (Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Rv. 276459-01; Sez. 2, n. 9631 del 11/01/2019, Rv. 275765-01; Sez. 4, n. 31650 del 29/03/2018, Rv. 273564; Sez. 2, n. 20190 del 14/04/2017, Rv. 269677; Sez. 5, n. 17784 del
12/01/2017, Rv. 269618; Sez. 5, n. 42779 del 23/09/2016, Rv. 267958; Sez. 5, n. 35023 del 17/05/2016, Rv. 267770; Sez. 5, n. 31619 del 1/04/2016, Rv. 267952; Sez. 5, n. 5017 del 14/12/2015, Rv. 266059; Sez. 5, n. 51123 del 21/09/2015, Rv. 266094; Sez. 5, n. 7455 del 16/10/2013, Rv. 259625; Sez. 5, n. 6952 del 29/11/2011, Rv. 252944; Sez. 5, n. 20855 del 23/02/2011, Rv. 250395).
Ne consegue che l’appello proposto nell’interesse della ricorrente avrebbe dovuto ritenersi, già per tale motivo, conforme alla previsione dell’art. 37, d.lg n. 274 del 2000, interpretato in coordinato disposto con l’art. 574, comma 4, cod. proc. pen. In ogni caso, deve rilevarsi che con l’atto di appello era stato precisat espressamente che l’atto di impugnazione era «spiegato avverso tutti i capi e i punti della sentenza relativi all’affermazione della responsabilità dell’imputata, al errata valutazione delle prove acquisite, alle conseguenti statuizioni civili e trattamento sanzionatorio»; di tal che, anche sotto tale profilo, deve censurarsi la declaratoria di inammissibilità dell’appello da parte del Tribunale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Foggia.
3.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Foggia per il giudizio.
Così deciso in data 22 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pres’ nte