Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11131 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11131 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile COGNOME NOME nato a TERZIGNO il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a OTTAVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di NOLA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio con restituzione atti al tribunale di Noia letta la memoria della difesa dell’imputato che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricors
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Noia, con sentenza in data 14 novembre 2023, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla parte civile COGNOME NOME avverso la sentenza del Giudice di Pace d Noia datata 3-11-2022, che aveva assolto COGNOME NOME dal delitto di cui all’art. 6 cod.pen. perché il fatto non sussiste. Riteneva il giudice monocratico di appello c l’impugnazione della parte civile, avendo ad oggetto l’istanza di punizione agli effetti p dell’imputato e non articolando profili civilistici, doveva ritenersi inammissibile.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della parte civile procuratore speciale AVV_NOTAIO, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: erronea applicazione dell’art. 576 cond.proc.pen. in relazione all’art lett. b) cod.proc.pen. stante il pacifico interesse della parte civile ad impugnare le senten assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste e l’autorità di cosa giudicata anche giudizio civile e, quindi, l’effetto preclusivo della domanda di risarcimento danni ad connessa. Si precisava, al proposito, che la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussis compromette l’interesse della parte civile al risarcimento del danno così che con l’appello la pa civile può chiedere una diversa valutazione dei fatti ai fini dell’azione risarcitoria pur rim intangibile il giudicato penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite l’impugnazione della parte civi avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l’espressa indicazione che l’atto è proposto ai soli effetti civili ( U, n. 6509 del 20/12/2012 Ud. (dep. 08/02/2013 ) Rv. 254130 – 01). In motivazione il supremo consesso fornisce ampia spiegazione delle ragioni della decisione stabilendo che la parte civile, nonostante la modifica dell’art. 576 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46 del 2006, conserva il potere di impugnare le sentenze di proscioglimento ed il giudice dell’impugnazion ha, nei limiti del devoluto ed agli effetti della devoluzione, il potere di affermare la respon dell’imputato agli effetti civili e di condannarlo al risarcimento o alle restituzioni. ( 41479 del 25/10/2011, V., Rv. 251061). Ne consegue che, la disposizione di cui all’art. 576 cod proc. pen., secondo la quale la parte civile può proporre impugnazione contro le sentenze d proscioglimento pronunziate nel giudizio, ai soli effetti della responsabilità civile, deve intesa nel senso che la parte civile può impugnare al fine di ottenere che il giudice effettui, incidentale e ai soli fini civilistici, il giudizio di responsabilità. Ovviamente la pronun domande non può che restare legata (e subordinata) all’accertamento (incidentale) della responsabilità penale. Tale effetto devolutivo tuttavia non dipende dalle richieste della civile contenute nell’atto di impugnazione, ma dalle richiamate disposizioni di cui agli artt e 576 cod. proc. pen. La non necessità della formale enunciazione della finalizzazione dell’at di gravame agli effetti civili si fonda perciò sulla superfluità di un tale elemento dal moment è lo stesso art. 576 cod. proc. pen., a circoscrivere in tal modo l’impugnazione svolta dalla p civile. Non vi è dubbio, pertanto, che secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite l’ammissibi dell’impugnazione della parte civile della sentenza di proscioglimento non è legata al formulazione del petitum con formule inequivocabilmente dirette ad ottenere il risarcimento dei danni essendo invece connessa alla richiesta di affermazione di responsabilità dell’imputato, che
in assenza dell’impugnazione della pubblica accusa, in tal caso non può che essere limitata a soli profili civilistici della vicenda.
1.1 Successivamente il principio risulta precisato da altre pronunce secondo cui ammissibile l’impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione (ar 576 cod. proc. pen.) preordinata a chiedere l’affermazione della responsabilità dell’imputa quale logico presupposto della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, con conseguenza che detta richiesta non può condurre ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato in mancanza dell’impugnazione del P.M., ma semplicemente all’affermazione della responsabilità dell’imputato per un fatto previsto dalla legge come re che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno. L’impugnazione del parte civile deve, in tal caso, fare riferimento specifico, a pena di inammissibilità, agli e carattere civile che si intendono conseguire e non limitarsi alla richiesta concerne l’affermazione della responsabilità dell’imputato, che esulando dalle facoltà riconosciute d legge alla parte civile renderebbe inammissibile l’impugnazione. In tale ipotesi, il gi dell’impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto reato e, dunque, sulla responsabilità dell’autore dell’illecito, può, se in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell’imputazione, ritene ascrivibile al soggetto prosciolto, nel qual caso la “res iudicanda” si sdoppia, dando luo differenti decisioni potenzialmente in contrasto tra loro, contrasto che può rimanere interno giurisdizione penale oppure manifestarsi tra giudici di giurisdizioni diverse (Sez. 2, n. 507 31/01/2006, Rv. 233273 – 01). Ancor più recentemente si è stabilito che l’impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, ammissibile anche quando non contenga l’espressa indicazione che l’atto è proposto ai soli effett civili (Sez. 4, n. 29154 del 14/03/2018, Rv. 272976 – 01).
L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta l’accoglimento dell’impugnazione; ed invero, l’appello della parte civile, dopo una lunga esposizione dei fatt quali ricavare a suo avviso gli estremi del reato contestato, conteneva la specifica richies riforma totale della sentenza di primo grado con “condanna del COGNOME alla pena di giustizia nonché al risarcimento dei danni materiali e morali subiti come quantificati nella dichiarazion costituzione di parte civile cioè nella misura di C 20.000 e comunque nella misura ritenuta di giustizia oltre alle spese processuali”
Ne deriva affermare che, sebbene l’impugnazione presentasse profili di inammissibilità in ordine alla richiesta di condanna penale, la stessa, contenendo una specifica richiesta risarcit ricollegata all’accertamento del fatto illecito, non poteva ritenersi inammissibile in quanto ad oggetto proprio una precisa domanda di condanna agli effetti civili che rientra nel paramet applicativo dettato dall’art. 576 cod.proc.pen..
2.1 Quanto all’indicazione del giudice del rinvio lo stesso va individuato ai sensi del 622 cod.proc.pen. nel giudice civile competente per valore in grado di appello.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudi giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione d spese tra le parti per questo grado di legittimità.
Roma, 28 febbraio 2024
IL CONSIGLIERE EST.
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