Impugnazione Parte Civile: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità dell’Appello Autonomo
Nel complesso scenario del processo penale, la corretta applicazione delle norme procedurali è fondamentale per garantire la legalità e l’efficienza della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale in materia di impugnazione parte civile, chiarendo i limiti e le modalità con cui si può contestare l’ammissione di tale soggetto processuale. La decisione sottolinea come un errore procedurale possa non solo vanificare le ragioni dell’imputato, ma anche comportare sanzioni economiche significative.
I Fatti del Caso: un Ricorso Proceduralmente Errato
Il caso trae origine da un ricorso presentato dall’avvocato di un imputato avverso un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale. Tale ordinanza aveva ammesso la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico del suo assistito. L’imputato, ritenendo illegittima tale ammissione, ha deciso di rivolgersi direttamente alla Corte di Cassazione per chiederne l’annullamento.
Tuttavia, questa mossa si è rivelata proceduralmente errata. Il ricorso mirava a contestare un atto endoprocedimentale, ovvero un provvedimento che non definisce il giudizio ma si limita a regolare un aspetto del suo svolgimento.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione è stata presa con una procedura semplificata, in camera di consiglio non partecipata, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa modalità viene utilizzata quando l’inammissibilità appare manifesta, consentendo una rapida definizione del procedimento.
Le motivazioni dietro l’inammissibilità dell’impugnazione parte civile
Il cuore della decisione risiede in un principio consolidato nella giurisprudenza penale: l’ordinanza che ammette la costituzione della parte civile non è un provvedimento autonomamente impugnabile. Gli Ermellini hanno ribadito che tale atto può essere contestato solo unitamente all’impugnazione della sentenza di merito, sia essa di primo grado o d’appello.
In altre parole, l’imputato che si oppone alla presenza della parte civile deve attendere la fine del grado di giudizio e, solo in caso di condanna e successiva impugnazione della sentenza, potrà sollevare anche la questione relativa all’illegittimità dell’ammissione della parte civile. Proporre un ricorso immediato e separato costituisce un errore che ne determina l’automatica inammissibilità.
A sostegno della propria decisione, la Corte ha richiamato precedenti pronunce conformi (come le sentenze n. 4727/2018 e n. 8912/2018), evidenziando come il ricorso sia stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni
Le conseguenze di questa declaratoria di inammissibilità sono state significative per il ricorrente. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte non si è limitata a respingere il ricorso, ma ha condannato l’imputato a pagare le spese del procedimento.
In aggiunta, è stata disposta la condanna al pagamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene irrogata quando l’impugnazione è viziata da colpa grave, come nel caso di un ricorso basato su motivi che un consolidato orientamento giurisprudenziale considera palesemente infondati. La decisione serve quindi come monito: le impugnazioni devono essere ponderate e fondate su solide basi giuridiche, per non incorrere in sanzioni che aggravano la posizione processuale dell’imputato.
È possibile impugnare separatamente l’ordinanza che ammette la costituzione di parte civile?
No, secondo la Corte di Cassazione, l’ordinanza che ammette la costituzione di parte civile non è impugnabile autonomamente, ma può essere contestata solo unitamente alla sentenza finale di merito.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile alla Corte di Cassazione?
La presentazione di un ricorso inammissibile comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una sanzione pecuniaria (3.000 euro) a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Perché il ricorso è stato considerato inammissibile in questo caso specifico?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché è stato presentato per contestare un provvedimento, l’ammissione della parte civile, che la legge e la giurisprudenza consolidata non consentono di impugnare in modo autonomo e separato dalla sentenza che definisce il giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35760 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35760 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2024 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
dato av / v(so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
v
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME è inammissibile.
Con il ricorso si impugna l’ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile che n impugnabile autonomamente, ma solo unitamente alla sentenza.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione cam non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 Il Consigli GLYPH ensore Il Presidente