Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7850 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7850  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nato a SESTO CAMPANO il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a ISERNIA il DATA_NASCITA COGNOME nato a MACCHIAGODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 del GIUDICE DI PACE di VENAFRO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto
COGNOME NOME, parte civile nel processo, ha proposto ricorso per cassazione agli effetti a ministero del difensore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Venafro del 21 settembre 2023 che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine all’addebito di cui agli artt. 110 e 612 cod. pen. per difetto di rituale querela.
E’ stato enunciato un unico motivo di ricorso, che ha fatto riferimento ai vizi di cui all’a comma 1  lett. b) ed e) cod. proc. pen. per avere, il giudice onorario, erroneamente afferma l’assenza della condizione di procedibilità.
L’esplicita istanza di punizione dei responsabili è stata in realtà presentata con duplice “ver di denuncia-querela” formalizzato dinanzi ai Carabinieri RAGIONE_SOCIALE Sesto Campano in data 25 marzo 2021 e in data 19 ottobre 2021, integrativo del precedente; nel corpo dell’atto, la perso offesa, poi costituita parte civile, ha espressamente enunciato i fatti di rilievo penale richiesto formalmente di ottenere avviso dell’esito delle indagini e dell’eventuale richies archiviazione del pubblico ministero.
In data 5 febbraio 2024 la difesa delle imputate ha fatto pervenire tardiva memoria scritta (c art. 611 comma 1 cod. proc. pen.), con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, per difetto di legittimazione e, comunque, di concreto interesse d parte civile all’impugnazione.
1.Un primo, condivisibile indirizzo interpretativo, che ha riguardato specificament procedimenti penali dinanzi al giudice di pace, si è espresso nel senso che la parte civile non legittimata ad impugnare la sentenza con cui sia stata pronunciata l’improcedibilità p mancanza di querela, in quanto essa ha natura esclusivamente penale, non contiene alcuna statuizione di merito sull’azione civile, né può determinare effetti pregiudizievoli eventuale giudizio civile e può essere impugnata dalla persona offesa solo in virt dell’applicazione dell’art. 38 D. Lgs. N. 274 del 2000, che prevede una speciale impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace, nel cas cui sia stata richiesta dalla persona offesa la citazione a giudizio dell’imputato ai sensi de 21 D. Lgs. N. 274 del 2000 (sez.5, n. 26639 del 26/04/2005, Di Sevo, Rv. 232337).
2.Altro, più recente orientamento ha elaborato il principio di diritto secondo il quale ” ammissibile per difetto di interesse il ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione della parte civile allo sco rimuovere una pronuncia penale d’improcedibilità per difetto di querela, in quanto ta
pronuncia non preclude il libero esercizio dell’azione risarcitoria nella competente sede civ (tra le tante, Sez. U n. 35599 del 21/06/2012, P.C. in proc. COGNOME Marco e altro, Rv.253242 sez.2, n. 19738 del 21/03/2018, COGNOME, Rv. 272898; sez.2, n. 34724 del 10/07/2014, P.C. in proc. Gaias, Rv.260086; sez. 4, n. 975 del 23/06/1987, COGNOME, Rv.177479).
Secondo tale impostazione, la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell’azione civilistica (Sez. U, n. 35599 21/06/2012, p.c. in proc. Di Marco, Rv. 253242 01). La soluzione delle Sezioni Unite “D Marco”, in particolare, muove da considerazioni generali dedicate all’interesse ad agir rilevando che esso deve essere apprezzabile non solo in termini di attualità, ma anche di concretezza: in particolare, l’interesse deve essere correlato agli effetti primari e dire provvedimento da impugnare e sussiste se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso la eliminazione del contesto pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto quella determinatasi con la pronuncia giudiziale (Sez. U n. 42 del 03/12/1995, Tampini, Rv. 203093).
D’altro canto, la concretezza dell’interesse è ravvisabile non solo quando la parte, attrave l’impugnazione, si riprometta di conseguire effetti processuali diretti vantaggiosi, ma anc quando miri ad evitare conseguenze extra-penali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effett extra-penali più favorevoli, come quelli che l’ordinamento fa derivare dal giudicato de sentenze di condanna o di assoluzione dell’imputato nei giudizi di danno (artt. 651, 652 cod proc. pen.) o in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.). In altre palesano rilevanti, nei riguardi della parte civile’ ai fini dell’interesse ad agire conseguenze configurabili, anche extra-penali, che possono comunque influire in modo a lei favorevole, nel giudizio di accertamento della responsabilità civile del prevenuto.
Siffatta interpretazione è stata ritenuta coerente con la regola, sia pure nell’ambito riconosciuta unitarietà della giurisdizione, della separazione delle giurisdizioni civile e con la previsione solo di alcune ipotesi tassative nelle quali il giudicato penale ha efficac giudizio civile su determinati oggetti accertati o soltanto contro determinati soggetti (v. a 3, comma 4, 651, 652, 653, 654, cod. proc. pen.).
Si è dunque sottolineato come l’azione civile inserita nel processo penale assuma carattere eventuale, accessorio e subordinato rispetto all’azione penale, sicché essa deve subire tutte l conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e struttura del processo penale, funzionale all’accertamento dei reati ed alla rapida definizione del processo: e, infat aggiunge, l’esclusione della parte civile dal processo penale, disposta dal giudice (artt. 80 J cod. proc. pen.), non è oggetto di impugnazione, al fine di non impedire appunto il sollec accertamento della contestazione penale formulata nei confronti dell’imputato.
Ancora, si è rilevato che la sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela ha carattere meramente processuale, non contiene un accertamento mediante prove del fatto
storico-reato e si limita a statuire su un aspetto processuale (la non ricorrenza di condizione di procedibilità) che non consente l’accertamento in fatto.
Tali coordinate interpretative ben possono attagliarsi al caso in esame, nel quale – in assen del ricorso per cassazione della pubblica accusa – perde di ogni potenziale consistenza, per l parte civile, la eventuale rimozione del verdetto censurato, perché non potrebbe condurre ad una rivisitazione della fondatezza dell’accusa in assenza di valida iniziativa impugnator dell’organo preposto all’esercizio dell’azione penale, finalizzato ad ottenere in secondo grad agli effetti penali, l’accertamento della responsabilità dell’imputato in ordine al reato persecutori a lui ascritto.
I precedenti giurisprudenziali citati dalla difesa nel ricorso per cassazione mal si addic invece, alla fattispecie oggetto dell’attenzione del collegio, perché riguardano casi nei qu giudizio di merito ha condotto ad un accertamento di responsabilità dell’imputato per un fat di rilevanza penale, in relazione al quale è coerente ritenere che permanga un interesse dell parte civile all’ esercizio delle facoltà e prerogative assegnatele dalla disciplina del codice ai fini del definitivo riconoscimento dell’illecito aquiliano e delle conseguenze risarcito promanano dalla commissione del reato.
3.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ri conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento del somma di euro 3000 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Il consigl re estensore Così deciso in Roma, il 07/02/2024
Il Presidente