Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 52145 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 2 Num. 52145 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 12/07/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME N. IL 18/02/1970 nei confronti di:
COGNOME NOME N. IL 10/09/1958
avverso la sentenza n. 384/2016 CORTE APPELLO di MESSINA, del 07/03/2018
-7 , – 24 i, , -visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/07/2019 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME Udito il Procuratore Generale in per el Detti»Jé;! (Veli° – ona d che ha concluso per I ev
Udito, per la pw:
Udit,i(dirensoriA c,a, l
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa il 28/7/2015 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di G COGNOME NOME era stato riconosciuto colpevole del reato di truffa per aver indotto persona offesa COGNOME NOME, tacendo la circostanza che il furgone per l’acquist questo aveva versato 1000,00 euro era sottoposto a fermo amministrativo da par RAGIONE_SOCIALE per il valore di 10.378,30.
2. In riforma di tale pronuncia, con sentenza del 7/3/2018 la Corte di Appello di ha assolto l’imputato dal reato di truffa di cui alla condanna in primo grado con “perché il fatto non costituisce reato”, ritenendo non essere emersa la prova della predetto di raggirare la persona offesa: la Corte territoriale ha valutato non pote che il COGNOME, nel tempo trascorso tra la notifica del fermo amministrativo e vendita del veicolo, abbia dimenticato la circostanza, per mera negligenza, e che taciuto la successiva scoperta del vincolo per procedere all’eliminazione del vi trasferimento di proprietà del mezzo, e ciò anche alla luce di sue dichiarazioni secondo cui non avrebbe avuto interesse ad ingannare persona con la quale aveva da a proficua collaborazione, un cliente che fatturava molto.
3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazion civile COGNOME NOME, deducendo con due distinti motivi di impugnazione, la viol legge ed il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui al pen.
3.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge, in particolare dell’a pen., per l’omessa considerazione di circostanze decisive in ordine alla configurabil e, a tal fine, ha evidenziato le scuse adottate dal COGNOME a fronte dei numerosi Puglisi per effettuare il passaggio di proprietà del mezzo, ed il silenzio riservato che aveva il dovere di fare conoscere.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso la parte civile ha dedotto il vizio di motiv sentenza impugnata, per avere questa omesso di tener omesso di considerare l’orien giurisprudenziale in materia, definito “assai ricco per ipotesi analoghe al caso di sp
4. Rileva preliminarmente il Collegio che non può ragionevolmente negarsi l’inter impugnare della parte civile ricorrente, in quanto questa Corte di legittimità ripetutamente modo di riconoscere che l’interesse della parte civile al riconosci responsabilità dell’imputato per il fatto di reato originariamente contestato disperdere le prove raccolte nel giudizio penale e ad evitare un’attività di istruzi in sede civile che, pur potendosi giovare delle prove assunte nel processo penale (a richiesta di acquisizione dei relativi verbali, quali prove atipiche), deve s valutazione del giudice civile in termini di libero apprezzamento di quelle prov all’evidenza una ripetizione di attività istruttorie che nuocciono alla speditezza confliggono con il principio di economia processuale. Numerose pronunce di questa C legittimità, pertanto, in presenza di sentenze di proscioglimento, che pur non
efficacia preclusiva rispetto all’instaurazione del giudizio risarcitorio in sed comunque riconosciuto l’interesse processuale della parte civile ad impugnare la dec cui l’imputato sia stato prosciolto con la formula perché il fatto non costitui quanto colui che intraprende il giudizio civile dopo avere ottenuto in sed riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte si giova di (Sez. 5, n. 15245 del 23/2/2005, Rv. 232157; Sez. 6 n. 13621 del 06/02/2003, RV. Sez. 3, n. 6581 del 15/4/1999, Rv. 213840). Anche di recente, questa Corte ha evi come «le limitazioni all’efficacia del giudicato, previste dall’art. 652 cod. p incidono sull’estensione del diritto all’impugnazione, riconosciuto in termini gener civile nel processo penale dall’art. 576 cod. proc. pen.», considerato il vantagg civile che può giovarsi dell’accertamento ottenuto in sede penale, quanto al rico della responsabilità per fatto illecito della controparte, senza dover dare inizio in un nuovo giudizio sul punto in sede civile (Così Sez. 2, n. 36930 del 04/07/2018, Rv richiamata anche da Sez. 2, n. 29323 del 12/04/2019, Rv. 276780, in motivazione. C con tale orientamento, del resto, era anche l’affermazione delle sezioni unite di con sentenza n. 40049 del 29/05/2008 laddove, chiamate a risolvere un diverso co comunque avevano evidenziato il principio secondo cui «non può negarsi l’interes parte civile ad impugnare la decisione con la quale l’imputato sia stato prosc formula “perché il fatto non costituisce reato” anche quando questa manca di preclusiva», precisando che l’interesse all’impugnazione sussiste in quanto la impugnando la sentenza munita di tale formula, potrà ottenere in sede riconoscimento completo della responsabilità per fatto illecito e giovarsi in sede accertamento, trovandosi in una “posizione migliore di chi deve cominciare dall’inizio”
5. Tanto premesso, deve però rilevarsi che il ricorso è comunque inammissibile, i si discosta dai parametri dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 co
La Corte territoriale, infatti, ha dato adeguatamente conto delle ragioni per riconoscendo la correttezza della ricostruzione del fatto storico operato dalla sente grado, e convenendo con questa nel rilevare che il COGNOME, uno dei tre soci dell accomandita semplice costituita con i fratelli, non poteva che essere a conoscenza amministrativo del veicolo di cui si tratta, ha però ritenuto non provato l’intento predetto, alla luce del rilievo che egli nel 2011 ebbe a provvedere comunque al p delle somme dovute all’erario, svincolando il mezzo dal fermo amministrativo da gravato, circostanza ritenuta sintomatica del suo convincimento di poter p rapidamente al trasferimento di proprietà del mezzo, atteso anche che non avreb interesse a truffare una persona, quale il COGNOME, con la quale intratteneva da anni e redditizia collaborazione.
A fronte di tale valutazione degli elementi acquisiti, priva di vizi logici ricorrente prospetta una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento de che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione
via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio d mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valuta risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944; Sez. 4, n 02/12/2003, Rv. 229369), né il ricorrente ha in alcun modo specificato quali pro questa Corte avrebbero espresso un orientamento giurisprudenziale che avrebbe por una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito.
Al Giudice di legittimità è infatti preclusa – in sede di controllo della mot rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativ probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti m plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, in quanto tale modo trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Cor è giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazion deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probat quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “att persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illo non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei si probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spess probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagame spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profi determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a f cassa delle ammende. Il riconosciuto interesse del Puglisi all’impugnazione e l valutazioni dei giudici di merito in ordine agli elementi raccolti, fermo riconoscimento degli elementi materiali della condotta contestata al COGNOME i riconoscere giustificati motivi per la compensazione delle spese sostenute dall’imputa
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. compensate nei confronti dell’imputato.
Così deciso il 12 luglio 2019