Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1150 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1150 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile COGNOME nato a Reggio Calabria il 17 marzo 1965; nel procedimento a carico di NOME COGNOME nato a Reggio Calabria il 22 marzo 1979;
avverso la sentenza del 19 maggio 2023 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avv. NOME COGNOME nell’interesse della parte civile ricorrente, cha ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’avv. NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Reggio Calabria, rigettando l’appello proposto dalla parte civile, ha confermato la decisione assunta in primo grado dal Giudice di pace, che aveva assolto NOME COGNOME dal reato di cui agli artt. 81, 582, comma 2, e 612 cod. pen. perché il fatto non sussiste.
Propone ricorso per cassazione la parte civile NOME COGNOME articolando due motivi d’impugnazione.
2.1. Il primo lamenta la violazione dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. nella parte in cui il Tribunale, pur ritenendo ammissibile l’appello proposto dalla parte civile non avrebbe rinviato, per la prosecuzione del giudizio, al giudice civile competente.
2.2. Il secondo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, deduce il travisamento delle dichiarazioni rese dalla persona offesa quanto al riferito sanguinamento (ormai cessato al momento dell’intervento degli agenti) e all’asserito contrasto tra la serenità d’animo rilevata da questi ultimi e l’atteggiamento minaccioso dell’imputato riferito in querela.
Il 10 ottobre 2023, la difesa dell’imputato ha depositato una memoria con la quale ha dedotto l’inapplicabilità della nuova disciplina introdotta al comma 1bis dell’art. 573 cod. proc. pen., nei termini invocati dal ricorrente e l’infondatezza del secondo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, dirimendo un contrasto intervenuto successivamente all’entrata in vigore della norma invocata dal ricorrente, hanno affermato che l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civil proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell’art. 99-bis del predetto decreto legislativo.
Ebbene, in concreto, la parte civile si è costituita il 5 giugno 2019. E tanto è sufficiente, alla luce di quanto in precedenza osservato, per rilevare l’inapplicabilità della nuova disciplina e, di conseguenza, l’infondatezza del moi:ivo di ricorso.
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Il ricorrente deduce, sotto il profilo del vizio di motivazione, che la persona offesa aveva riferito solo in via telefonica agli agenti (successivamente intervenuti sul posto) di essere sanguinante; al sopraggiungere di questi, poi, nulla questi ultimi avevano potuto riscontrare, in quanto il sangue era già stato pulito.
A prescindere dalla considerazione per cui il giudice di appello, in ragione degli interessi economici portati dalla persona offesa, costituitasi parte civile ed a fronte della rilevata incompatibilità tra la versione narrata dalla persona offesa e quella riferita dagli agenti intervenuti sul posto, ha ritenuto necessario riscontrare le relative dichiarazioni e nulla è stato rilevato sotto tale profilo, c:iò che rileva è c il ricorrente si limita a prospettare solo una diversa valutazione dei dati fattuali, alla luce di differenti criteri, ampiamente vagliati (e disattesi) dalla Cort territoriale, senza considerare come il sindacato demandato alla Corte di cassazione deve essere limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sul vari punti della decisione impugnata ed esula dai suoi poteri quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente