Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48059 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48059 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA RESPONSABILE CIVILE
avverso la sentenza del 31/01/2023 del TRIBUNALE di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria depositata dal responsabile civile, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ancona ha dichiara inammissibile l’appello proposto da NOME avverso la sentenza emessa il 30/05/2022 dal giudice di pace di Jesi, di fronte al quale il suddet era costituito parte civile e con la quale NOME era stata assolta dal previsto dall’art.590 cod.pen..
Il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità dell’appe sollevata dalla difesa dell’imputata; ha osservato che, nei procedimenti competenza del giudice di pace, la parte civile è legittimata all’impugnazione dei capi penali della sentenza ai fini civili negli stessi casi in cui è am l’impugnazione da parte del Pubblico ministero, quando si sia proceduto a giudizio sulla base di citazione diretta emessa da parte della persona offesa; ha qui rilevato che il procedimento era stato incardinato dal Pubblico ministero a segui di querela e non a seguito del ricorso immediato regolato dall’art.21 del d. n.274/2000, con la conseguenza che l’appello della parte civile doveva considerars inammissibile, atteso che l’art.38 lo riservava alla persona offesa nel solo cas proposizione del ricorso immediato, rilevando come unica impugnativa ammissibile sarebbe stata quella del ricorso per cassazione; anche in considerazione del fa che l’impugnativa proposta dalla parte civile concerneva la richiesta affermazio di responsabilità penale dell’imputata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 2 e 38 del d.lgs. n.274/2000 e dell’a cod.proc.pen. e, in ogni caso, la contraddittorietà e manifesta illogicità motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lette), cod.proc.pen., in relazione statuizione di inammissibilità dell’appello.
Ha dedotto che, nei procedimenti di fronte al giudice di pace, sussisteva legittimazione della parte civile a proporre impugnazione ai soli effetti civili a quando il procedimento non fosse stato instaurato ai sensi dell’art.21 del d. n.274/2000, atteso il carattere estensivo e non limitativo da riconoscers successivo art.38, relativo all’impugnazione anche agli effetti penali; ha dedo che, in caso di impugnativa proposta ai fini civili, la stessa non poteva introdurre incidentalmente il tema della responsabilità penale dell’imputato; quindi argomentato che la legittimazione della parte civile a proporre appel traeva la propria fonte dall’art.576 cod.proc.pen. anche nelle ipotes instaurazione del giudizio per effetto di citazione da parte del Pubblico minist
ai sensi dell’art.20 del d.lgs. n.274/2000; ha altresì osservato che non po ritenersi quale requisito previsto a pena di inammissibilità dell’appello l’esp indicazione della proposizione dello stesso ai soli effetti civili.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale concluso per la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione.
Il responsabile civile ha depositato memoria scritta, nella quale ha conclus per il rigetto dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che, come peraltro rilevato dal Tribunale procedente che – in riferimento al disposto dell’art.576 cod.proc.pen. (nel testo risultante per e dell’art.6 della I. 20 febbraio 2006, n.46, che ha soppresso le parole «con il m previsto per il pubblico ministero»), che legittima la parte civile alla proposi dell’appello solo in ordine ai capi della sentenza che riguardando la responsabi civile e tali soli ed esclusivi fini – lo speciale rito previsto per i proced fronte al giudice di pace prevede una legittimazione più ampia; stabilendo possibilità di proporre ricorso avverso i capi riguardanti la responsabilità pen ai sensi dell’art.38 del d.lgs. 28 agosto 2000, n.274, in favore della persona o che, nei reati perseguibili a querela, si sia avvalsa della facoltà di chiede ricorso la citazione diretta dell’imputato ai sensi dell’art.21 dello stesso d.l
Dal complesso di tali disposizioni ne consegue che – ferma restando la particolare facoltà di proporre appello anche ai fini dell’affermazione responsabilità penale in caso di previa citazione diretta da parte della per offesa – in riferimento all’art.576 cod.proc.pen. (applicabile anche al rito di al giudice di pace in virtù del generale rinvio operato dall’art.2 del n.274/2000), la parte civile rimane legittimata a proporre appello avverso sentenza di assoluzione purché lo stesso sia proposto al solo fine di ottener condanna dell’imputato ai fini civili (Sez. U, n. 27614 del 29/3/2007, COGNOME; sez n. 4695 del 5/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242605; n. 23726 del 31/3/2010Sez. 5, n. 18252 del 07/01/2016, G., Rv. 267143; nonché Sez. 4, n. 43463 del 27/10/2022, COGNOME, Rv. 283748, in motivazione).
Direttamente rilevante nella presente tematica è altresì l’arresto espres da Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, Colucci, Rv. 254130, la quale ha espresso il principio in base al quale – con argomentazione riferibile anche
speciale procedimento di fronte al giudice di pace – l’impugnazione della par civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le s conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l’espressa indicazione che l’atto è proposto ai soli effetti civili.
In particolare, le Sezioni Unite hanno rilevato che «la disposizione di cui all’ 576 cod. proc. pen., secondo la quale la parte civile può proporre impugnazione contro le sentenze di proscioglimento pronunziate nel giudizio, ai soli effetti d responsabilità civile, deve essere intesa nel senso che la parte civile impugnare al fine di ottenere che il giudice effettui, in via incidentale e ai so civilistici, il giudizio di responsabilità» e che «la pronuncia su tali domande può che restare legata (e subordinata) all’accertamento (incidentale) de responsabilità penale. Tale effetto devolutivo tuttavia non dipende dalle richie della parte civile contenute nell’atto di impugnazione, ma dalle richiama disposizioni di cui agli artt. 538 e 576 cod. proc. pen. La non necessità d formale enunciazione della finalizzazione dell’atto di gravame agli effetti civi fonda perciò sulla superfluità di un tale elemento dal momento che è lo stesso ar 576 cod. proc. peri, a circoscrivere in tal modo l’impugnazione svolta dalla pa civile. Se, infatti, la finalità del gravame in oggetto non può, per precisa vo normativa, fuoriuscire da tale ambito, il richiedere all’impugnante una t specificazione si risolverebbe, in definitiva, nel pretendere un adempimento no necessario…»; precisando ulteriormente che «Lo sbarramento normativo non sarebbe violato da una richiesta di affermazione della responsabilità penal inevitabilmente implicante, per le ragioni sopra viste, anche la richiest condanna al risarcimento dei danni; senza considerare che un’interpretazione restrittiva finirebbe per fare invece della indicazione in oggetto un requi appunto, di formale redazione del ricorso in apparente contrasto con la tassati elencazione del combinato disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Da un lato perciò la richiesta della parte civile di condanna al risarcimento dei dan alle restituzioni implica l’accertamento (sia pure incidentale ed ai soli effetti della responsabilità dell’imputato nei cui confronti la domanda è diretta; dall’ lato la richiesta di affermazione della responsabilità dell’imputato non può ave per espressa disposizione di legge, altro significato che quello di un accertamen incidentale ed ai soli effetti civili». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tanto premesso, deve quindi considerarsi errata la conclusione formulata dal Tribunale procedente – ed espressamente censurata nel motivo di ricorso per cassazione – in base alla quale il ricorso in appello sarebbe stato proposto ai fini della responsabilità penale e, quindi, in contrasto con la regola generale de dall’art.576 cod.proc.pen..
Difatti, nel caso di specie, la richiesta di affermazione della responsabi penale dell’imputata era stata formulata in diretta dipendenza del riconosciment della sussistenza della responsabilità civile; tale conclusione si evince argomentazione contenuta nella premessa dell’atto (pag.:3), nella qual l’appellante aveva dichiarato di richiedere l’affermazione di responsabilità pen «ai sensi e per gli effetti di cui all’art.576 cod.proc.pen., quale logico presu per richiedere e conseguire il consequenziale ed integrale accoglimento dell richieste e conclusioni risarcitorie tutte e dunque ai fini dello in accoglimento e buon esito della azione civile esplletata da NOME nella presente sede penale»; nonché dal tenore delle conclusioni dell’appello, ne quale l’affermazione della responsabilità penale dell’imputata, con istanza a condanna alle pene ritenute di giustizia, era stata richiesta in via diretta strumentale al richiesto risarcimento dei danni.
Sulla base di tali considerazioni – ritenuta l’ammissibilità dell’ap proposto – ne consegue che deve disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per i relativo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti tribunale di Ancona per il giudizio.
Così deciso il 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente