Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17665 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 17665 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto dalla parte civile NOMECOGNOME nata a Castel di Lucio il 25/05/1963
nel procedimento a carico di NOMECOGNOME nato a Mistretta il 24/04/1979
avverso la sentenza del 08/01/2024 del Tribunale di Patti visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia qualificato come appello e annullarsi la ordinanza con rinvio; udita la parte civile, avv. NOME COGNOME che ha depositato conclusioni
scritte e nota spese , associandosi alle richieste del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Patti assolveva NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 392 cod. pen. per non aver commesso il fatto.
Avverso tale sentenza il 22 maggio 2024 proponeva appello la parte civile, NOME COGNOME
Con ordinanza del 13 novembre 2024, la Corte di appello di Messina.. /7 qualificava l’impugnazione come ricorso per cassazione, sul rilievo che la sentenzú
gravata, a norma dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., era da ritenersi inappellabile.
2. La qualificazione dell’appello come ricorso per cassazione deve ritenersi errata.
Secondo un principio anche di recente affermato da questa Corte, i casi di inappellabilità della sentenza di proscioglimento, previsti dall’art. 593, comma 3
cod. proc. pen., non riguardano la parte civile, il cui statuto in ordine alle impugnazioni è dettato dall’art. 576 cod. proc. pen., che le conferisce la generica
legittimazione ad impugnare la sentenza di proscioglimento, non limitando detto potere al solo ricorso per cassazione né escludendo espressamente o per implicito
l’appello, sicché può essere inteso nel senso che è consentita ogni forma di impugnazione ordinaria (Sez. 6, n. 18484 del 29/03/2022, Rv. 283263, che ha a
sua volta richiamato Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236539).
Questi principi non risultano smentiti dal recente pronunciamento delle
Sezioni Unite sul potere di appello della parte civile per i reati di competenza del giudice di pace, posto che il d. Igs. n. 274 del 2000 nulla dispone per la parte civile e, giusta la previsione dell’art. 2, occorre applicare la normativa codicistica e dunque l’art. 576 cod. proc. pen.
Dalla notizia di decisione diffusa dal Primo presidente, all’esito della udienza del 30 gennaio 2025, si evince invero che le Sezioni Unite hanno limitato il caso di non appellabilità della sentenza di proscioglimento da parte della parte civile al solo caso in cui tale parte ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato.
Ne consegue che l’impugnazione della parte civile va qualificata come appello ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per il giudizio.
In tale sede il giudice dovrà pronunciarsi sulla richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messina per il giudizio.
Così deciso il 0310412025. GLYPH /