Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47741 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47741 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
RAGIONE_SOCIALE parte offesa nel procedimento sul ricorso proposto da: c/
NOME nato a MILAZZO il 07/11/1973
avverso l’ordinanza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
letto il ricorso dell’avv. NOME COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona della sostituta P.G. NOME COGNOME la quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 c.p.p.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore e procuratore speciale della parte civile RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Roma del 10/06/2024 (dep. 09/07/2024) che, ritenuta l’ammissibilità dell’appello proposto ai soli effetti civili, ai sensi dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., ha dichiarato «che il processo è improcedibile in sede penale e che deve proseguire avanti al giudice o alle sezioni civili competenti», disponendo «che la presente ordinanza venga comunicata al difensore della parte civile che ha proposto appello ai fini della riassunzione, nonché comunicata alle parti».
La difesa affida il ricorso a due motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia l’abnormità del provvedimento poiché il potere esercitato – consistente nel potere di rinvio dell’impugnazione al giudice o alla sezione civile competente – non era esistente al momento del suo esercizio, trattandosi di procedimento nell’ambito del quale la costituzione di parte civile veniva depositata il 4 novembre 2022 e, dunque, prima dell’efficacia della disposizione censurata nell’interpretazione fornita dalle Sezioni unite con sentenza n. 38481 del 2023.
2.2. Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., avendo la Corte di merito posto a carico della parte civile un onere di riassunzione del giudizio non sovrapponibile a quello differente previsto dall’art. 622 cod. proc. pen.
Il Pubblico ministero, nella persona della sostituta P.G. NOME COGNOME con requisitoria del 21 novembre 2024, sul rilievo della fondatezza del ricorso, ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato con riguardo ad entrambi i motivi dedotti, anche se il primo ha carattere assorbente.
Quanto al primo aspetto della questione, vanno richiamati i principi di diritto affermati: ·
da Sez. 4, n. 46179 del 12/09/2023, COGNOME, Rv. 285351 – 01, secondo cui è abnorme, sostanziandosi nell’esercizio di un potere che, al momento della sua esplicazione, non era costituito in capo al giudice, l’ordinanza con la quale la Corte di appello, valutata l’ammissibilità dell’impugnazione della parte civile avverso la sentenza assolutoria, disponga la trasmissione degli atti al giudice civile ex art. 573, comma 1-bis, cod. pro. pen., nel caso di giudizio in cui la costituzione di parte civile sia avvenuta anteriormente al 30 dicembre 2022;
da Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01, secondo cui 1″art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione.
Dall’affermazione di tali principi ne discende la sopravvenuta abnormità strutturale dell’ordinanza poiché il potere esercitato, pur astrattamente previsto dell’ordinamento, non era esistente al momento del suo esercizio.
Quanto al secondo aspetto della questione, va richiamato il principio affermato dalle Sezioni unite con la sentenza sopra indicata, secondo cui «una volta esclusa dal giudice penale la inammissibilità dell’impugnazione, il medesimo giudizio debba essere rinviato innanzi al giudice civile per la “prosecuzione” dello stesso e la decisione, nel merito, dell’impugnazione».
È, dunque, il giudice penale che, una volta esclusa l’inammissibilità dell’impugnazione, deve trasmettere il fascicolo al giudice civile competente per la prosecuzione del giudizio, senza alcuna cesura o riassunzione alcuna, come peraltro previsto anche nella relazione illustrativa della riforma “Cartabia” al fine di evitare ulteriori attività dispendiose per le parti che possano incidere sulla durata del processo.
Ne consegue, pertanto, che laddove la parte civile non avesse impugnato l’ordinanza della Corte d’appello, le sarebbe preclusa, pur volendo, la riassunzione, non essendo tale procedura prevista nel caso in esame dall’ordinamento processuale. Con conseguente stasi del procedimento, senza la possibilità per la RAGIONE_SOCIALE di far valere i propri diritti e con contestuale decadenza dal procedimento penale.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, va annullata senza rinvio l’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
Così deciso, il 10 dicembre 2024.