Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6027 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6027 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE EUROPEO PRESSO LA SEDE DI PALERMO Nel procedimento nei confronti di:
COGNOME NOME nato a CARLOPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/06/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale del riesame ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 8 aprile 2023 dal G.i.p. presso il Tribunale di Catanzaro, finalizzato alla confisca anche per equivalente del profitto dei reati di cui agli artt. 640 bis e 483 cod. pen. attribuiti a COGNOME NOME
NOME, ritenendo insussistente il fumus dei reati contestati, con riguardo alla valenza decettiva delle dichiarazioni rese dall’indagato al fine di conseguire indebitamente, secondo la tesi di accusa, aiuti erogati dall’Unione europea in materia agricola.
Ha proposto ricorso il AVV_NOTAIO europeo deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione; il Tribunale del riesame pur concordando con la ricostruzione fattuale emersa dalle indagini, che dimostrava la falsa attestazione da parte dell’indagato della sussistenza dei presupposti necessari per accedere agli aiuti comunitari, oltre che le incongruenze documentali rispetto a quanto dichiarato in relazione ai precedenti penali da cui era gravato all’assenza di debiti fiscali e alle condizioni di salubrità dei capi di bestiame allevati, aveva ravvisato un’indimostrata condizione di buona fede del COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto in carenza di interesse.
1.1. Come risulta dall’esposizione che precede, il ricorso del P.M. ha ad oggetto esclusivamente il profilo della sussistenza del fumus dei reati oggetto dell’addebito elevato nel corso delle indagini; manca, invece, alcun cenno al profilo del periculum in mora.
1.2. Secondo i principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza della Corte, anche nella materia delle impugnazioni relative ai procedimenti incidentali in materia cautelare vige il principio generale, previsto a pena di inammissibilità (artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. A), cod. proc. pen.), del necessario interesse della parte che propone l’impugnazione; nozione che, nel sistema processuale penale, «non può essere basata sul concetto di soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili (…) – ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, d rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. Unite, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 – 01); siffatto interesse «non può essere meramente astratto o teorico, ma deve essere concreto, effettivo», cioè diretto «al conseguimento di un diritto o alla rimozione di effetti pregiudizievoli per la sfera dei diritti della medesima parte che l’invoca» (Sez. 1, n. 2362 del 20/05/1991, Cazzola, Rv. 187488 – 01).
Nelle ipotesi in cui la parte che intende proporre impugnazione sia il P.M., l’interesse non potrà coincidere esclusivamente con l’astratto interesse all’esatta applicazione della legge (Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, Gagliardi, Rv. 285026 – 01), ma dovrà essere parametrato anch’esso all’obiettivo del raggiungimento di un risultato concreto; risultato che, nella materia cautelare, è rappresentato dall’emissione del provvedimento che assicuri la realizzazione delle finalità proprie dell’intervento volto a soddisfare le specifiche esigenze di tutela (dell’accertamento dei fatti di reato; della garanzia per la collettività dall’impedire nuove manifestazioni delittuose; della sottrazione dei profitti e delle cose intrinsecamente illecite alla disponibilità del reo).
Il precipitato del principio così espresso nell’ambito delle impugnazioni della parte pubblica, proposte avverso i provvedimenti di annullamento delle ordinanze applicative di misure cautelari personali, è condensato nelle affermazioni della giurisprudenza di legittimità secondo le quali il pubblico ministero impugnante, anche quando l’annullamento sia stato pronunciato per difetto del requisito della gravità indiziaria (ritenendo per tale ragione assorbito l’esame del profilo delle esigenze cautelari), assume l’onere di indicare, a pena di inammissibilità del ricorso in sede di legittimità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari; e ciò in quanto l’interesse del Pubblico Ministero è correlato alla possibilità dell’adozione (o del ripristino) della misura originariamente richiesta, sicché egli deve fornire gli elementi idonei a suffragarne l’attualità in relazione a tutti i presupposti per l’applicazione della misura, e quindi anche a quello della sussistenza di attuali e concrete esigenze cautelari, pur se il provvedimento impugnato non le abbia esaminate (Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 281010 – 01; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, COGNOME Gasperis, Rv. 276375 – 01; ). E’ evidente, infatti, che il profilo delle esigenze cautelari è strutturalmente correlato al carattere contingente, e soggetto a eventuali mutamenti, delle condizioni determinanti il sorgere e il permanere delle esigenze stesse (ciò che ne impone il controllo costante nel corso del tempo – ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. – circa il permanere delle condizioni che giustificano l’applicazione delle misure: Sez. Unite, n. 16085 del 31/03/2011, COGNOME, Rv. 249324 – 01; Sez. 2, n. 10383 del 18/02/2022, Gallo, Rv. 282758 – 01). Per queste ragioni, si è puntualizzato che il ricorso della parte pubblica avverso il provvedimento che abbia annullato l’originaria misura genetica, ove si limiti a censurare gli aspetti relativi alla gravità indiziaria risulterà ammissibile – quanto al requisito dell’interesse – laddove la misura riguardi reati per i quali opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., potendosi in tal caso ritenersi implicitamente sussistenti le Corte di Cassazione – copia non ufficiale
esigenze di cautela (Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, COGNOME, Rv. 285400 – 01; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, COGNOME, Rv. 282355 – 01).
1.2. I principi enunciati, ad avviso del Collegio, trovano applicazione anche con riguardo alle impugnazioni proposte avverso provvedimenti emessi nella materia della cautela reale.
Pronunciata dal Tribunale del riesame ordinanza che, accogliendo la richiesta della parte privata, abbia annullato il provvedimento genetico di sequestro per difetto del requisito del fumus (ritenendo di non dover esaminare le ulteriori censure, eventualmente proposte quanto al requisito del periculum) e abbia disposto la restituzione dei beni sottoposti a vincolo (con provvedimento immediatamente esecutivo), l’interesse del AVV_NOTAIO all’impugnazione si identifica nella rimozione del provvedimento con la necessità della contestuale rappresentazione relativa alla sussistenza di entrambi i presupposti (fumus delicti e periculum in mora) richiesti per l’adozione della misura cautelare reale; diversamente, non si conseguirebbe il risultato pratico cui deve tendere l’impugnazione.
Anche in relazione all’adozione delle misure cautelari, il profilo che riguarda il pericolo della tardività dell’intervento, diretto a cristallizzare la situazione reale per scongiurare la sottrazione di beni che possano agevolare la commissione di ulteriori reati o debbano essere sottratti alla disponibilità del titolare del dirit reale in vista della futura confisca, può essere soggetto a modifiche nel corso del tempo conseguenti al mutare delle condizioni fattuali che riguardano sia la persona del soggetto titolare dei beni (anche in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali), sia gli stessi beni.
Né può ritenersi che la tipologia di talune misure cautelari reali, quale quella in esame (trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca), renda superflua la verifica del profilo del periculum; è ormai pacifico, secondo la lezione delle Sezioni unite, che non sussistono forme di automatismo o di presunzione di sussistenza delle esigenze connesse al pericolo nel ritardo dell’apposizione del vincolo cautelare rispetto alla definizione del giudizio (escluse le ipotesi in cui il sequestro abbia ad oggetto le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato), indipendentemente dalla natura della futura confisca (facoltativa o obbligatoria) cui sia preordinato il sequestro adottato in via preventiva (Sez. Unite, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01). Il che fornisce definitiva conferma della necessità che l’impugnazione, perché sia sorretta dal necessario interesse, deve essere strutturata in modo da assicurare l’esame di entrambi i requisiti richiesti per l’emissione dei provvedimenti cautelari.
Dalle statuizioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 10/1/2024