Impugnazione Ordinanze: La Cassazione Ribadisce il Principio di Inammissibilità
L’impugnazione delle ordinanze emesse nel corso di un procedimento penale rappresenta un tema delicato, governato da regole procedurali precise per garantire l’efficienza e la celerità del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto l’occasione per ribadire un principio fondamentale: le ordinanze interlocutorie non possono essere appellate separatamente, ma solo unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: L’Istanza di Rinvio Rigettata
Il caso trae origine da un ricorso presentato dal difensore di un imputato avverso un’ordinanza della Corte di Assise di Appello. Nello specifico, la Corte territoriale aveva rigettato un’istanza di rinvio dell’udienza, richiesta sulla base di un legittimo impedimento del legale. Ritenendo illegittima tale decisione, il difensore decideva di proporre immediatamente ricorso per cassazione contro la sola ordinanza di rigetto.
La Decisione sull’Impugnazione delle Ordinanze
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale penale, volto a evitare la frammentazione del giudizio e possibili tattiche dilatorie. La Suprema Corte ha infatti ricordato che le decisioni prese dal giudice nel corso del dibattimento attraverso un’ordinanza non sono, di regola, immediatamente appellabili.
Il Principio dell’Art. 586 c.p.p.
Il riferimento normativo chiave è l’articolo 586 del codice di procedura penale. Questa disposizione stabilisce chiaramente che l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o del dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l’impugnazione contro la sentenza. In altre parole, la parte che si ritiene lesa da un’ordinanza interlocutoria deve attendere la conclusione del grado di giudizio e, solo in caso di appello contro la sentenza finale, potrà sollevare anche la questione relativa alla legittimità di quella specifica ordinanza.
Le Motivazioni della Declaratoria di Inammissibilità
Le motivazioni della Corte sono state lineari e si sono basate sulla diretta applicazione della norma. I giudici hanno rilevato che consentire l’impugnazione delle ordinanze in via autonoma e immediata comporterebbe una sospensione continua del processo principale, con gravi ripercussioni sulla sua durata e sul corretto andamento della giustizia. La regola dell’impugnazione differita garantisce che il processo prosegua senza interruzioni, concentrando tutte le doglianze, sia di merito che procedurali, in un unico momento di gravame contro la sentenza. Poiché il ricorso in esame era stato presentato avverso una singola ordinanza interlocutoria e non congiuntamente all’impugnazione della sentenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità. A questa declaratoria è seguita, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale pacifico e serve da monito per gli operatori del diritto. La strategia difensiva deve tenere conto dei vincoli procedurali: le presunte violazioni avvenute tramite ordinanze interlocutorie devono essere annotate e conservate per essere fatte valere nel momento processuale corretto, ovvero con l’atto di appello avverso la sentenza. Tentare di forzare la mano con ricorsi immediati si traduce non solo in un insuccesso, ma anche in un’ulteriore condanna economica per l’assistito.
È possibile impugnare separatamente un’ordinanza emessa durante il processo penale?
No, secondo la Corte di Cassazione, un’ordinanza emessa durante il dibattimento può essere impugnata, a pena di inammissibilità, solo unitamente all’impugnazione contro la sentenza finale.
Qual è il riferimento normativo che regola l’impugnazione delle ordinanze interlocutorie?
La regola si basa sull’articolo 586 del codice di procedura penale, che prevede l’impugnazione differita delle ordinanze emesse nel corso del procedimento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a titolo di sanzione, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42016 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42016 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/05/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di assise di appello di Napoli del 08/05/202/4 che aveva rigettato l’istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dall’AVV_NOTAIO.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dal momento che, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., l’impugnazione avverso le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l’impugnazione contro la sentenza.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.