Impugnazione Ordinanze Dibattimentali: La Cassazione Ribadisce il Principio di Inammissibilità
Nel complesso scenario della procedura penale, la tempistica e le modalità con cui si agisce sono fondamentali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 10508/2024) offre un chiaro monito sull’impugnazione di ordinanze dibattimentali, ribadendo un principio cardine volto a garantire l’efficienza e la celerità del processo: la regola dell’impugnazione differita. Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché un ricorso presentato ‘fuori tempo’ è destinato a fallire.
I Fatti del Caso
Un imputato, nel corso del processo di primo grado dinanzi al Tribunale, decideva di presentare ricorso per cassazione avverso un’ordinanza emessa dal giudice durante il dibattimento. Si trattava, quindi, di un provvedimento interlocutorio, che non definiva il giudizio ma risolveva una questione sorta durante lo svolgimento del processo. La difesa, ritenendo lesivo il provvedimento, ha tentato la via dell’impugnazione immediata, portando la questione direttamente all’attenzione della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: La Regola dell’Impugnazione Differita
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una norma chiara e precisa del codice di procedura penale: l’articolo 586, comma 1. Questo articolo stabilisce che, salvo diverse disposizioni di legge, l’impugnazione di ordinanze dibattimentali può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto insieme all’impugnazione contro la sentenza finale.
In altre parole, il legislatore ha scelto di non consentire continue interruzioni del processo di primo grado per discutere ogni singola ordinanza. La logica è quella di concentrare le doglianze procedurali in un unico momento, ovvero quello dell’eventuale appello contro la decisione che conclude il giudizio. Questo evita la frammentazione del processo e garantisce un andamento più lineare e spedito.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando non solo il testo della legge, ma anche un consolidato orientamento giurisprudenziale. I giudici hanno sottolineato che non sono immediatamente ricorribili, neppure per ‘abnormità’, quei provvedimenti per i quali l’ordinamento prevede già uno specifico, sebbene differito, potere di impugnazione. L’abnormità, un vizio che rende un atto giudiziario talmente anomalo da consentirne l’impugnazione immediata, non può essere invocata quando la legge offre già un rimedio, anche se posticipato.
Nel caso specifico, l’ordinanza dibattimentale (ad esempio, una che ammette o esclude una prova) non è un atto ‘fuori sistema’. È un atto tipico del processo per il quale il sistema prevede già come e quando lamentarsene: attendere la fine del processo e, se la sentenza è sfavorevole, includere la critica all’ordinanza nei motivi di appello. Proporre un ricorso immediato costituisce un errore procedurale che porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame è un’importante lezione di strategia processuale. Per gli avvocati e gli imputati, essa significa che le battaglie contro le ordinanze emesse durante il dibattimento vanno annotate e conservate per il momento opportuno. Tentare di ‘bruciare le tappe’ con un’impugnazione immediata non solo è inefficace, ma è anche controproducente, comportando costi e ritardi. La corretta procedura è quella di sollevare le proprie eccezioni, farle mettere a verbale e, in caso di condanna, riproporle come specifico motivo di gravame nell’atto di appello. Solo così si rispetta il principio di economia processuale e si utilizzano correttamente gli strumenti che la legge mette a disposizione della difesa.
È possibile impugnare immediatamente un’ordinanza emessa durante il dibattimento penale?
No, di norma non è possibile. La legge stabilisce che l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso del dibattimento deve essere proposta soltanto insieme all’impugnazione contro la sentenza finale.
Qual è la conseguenza di un’impugnazione immediata di un’ordinanza dibattimentale?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La parte che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Perché la legge prevede l’impugnazione ‘differita’ di queste ordinanze?
La regola, prevista dall’art. 586, comma 1, del codice di procedura penale, ha lo scopo di assicurare un andamento celere e senza interruzioni del processo di primo grado, evitando che venga continuamente frammentato da ricorsi su questioni procedurali intermedie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10508 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10508 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/10/2023 del TRIBUNALE di MESSINA
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che è stata impugnata una ordinanza emessa dal Tribunale di Messina nel corso del dibattimento di primo grado, e che il ricorso, pertanto, è inammissibile ai sensi dell’art. comma 1, cod. proc. pen., secondo cui “quando non è diversamente stabilito dalla legge, l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l’impugnazione contro la sentenza” (v. anche Sez. 5, Sentenza n. 49291 del 15/11/2023, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO: non sono immediatamente ricorribili per abnormità i provvedimenti in relazione ai qual l’ordinamento prevede un potere impugnatorio specifico, benché differito; Sez. 2, Sentenza n. 22599 del 08/05/2014, COGNOME, Rv. 259626: è inammissibile l’immediata impugnazione per abnormità dell’ordinanza dibattimentale di ammissione delle prove in quanto l’ordinanza prevede, in relazione alla stessa, un potere impugnatorio specifico, benché differito);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024.