Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44305 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44305 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME nato a Galluccio il 18/09/1951
avverso il decreto del 31/05/2022 del Tribunale di Cassino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Cassino ha rigettato l’istanza presentata da NOME COGNOME al fine di richiedere la revoca del dissequestro di un’autovettura, già disposto con sentenza di condanna nei suoi confronti.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui si duole della violazione degli artt. 588 e 650 cod. proc. pen., dal momento che pur non essendo ancora intervenuta la definitività della sentenza, la statuizione in merito alla revoca del vincolo probatorio avrebbe avuto immediata esecutività.
Si Ł proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18).
Il ricorso Ł inammissibile.
Dal momento che i parametri normativi invocati dal ricorrente risultano del tutto inconferenti con la vicenda processuale alla base dell’impugnazione, Ł opportuno richiamare preliminarmente le disposizioni rilevanti.
2.1. Ai sensi dell’art. 262, comma 1, cod. proc. pen., «quando non Ł necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza». Dopo l’esercizio dell’azione penale, «la restituzione delle cose sequestrate», secondo quanto dispone il successivo art. 263, comma 1, «Ł disposta dal giudice con ordinanza se non vi Ł dubbio sulla loro appartenenza» (il successivo comma 6 precisa che solo quando «la sentenza non piø soggetta a impugnazione, provvede il giudice dell’esecuzione»). Com’Ł noto, infine, «quando non Ł diversamente stabilito dalla legge, l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l’impugnazione contro la sentenza. L’impugnazione Ł, tuttavia, ammissibile anche se la sentenza Ł impugnata soltanto per connessione con l’ordinanza» (art. 586 cod. proc. pen. Cfr. anche, amplius , Sez. U, n. 32938 del 19/01/2023, L., Rv. 284993-01).
Pertanto, in ossequio al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, per opinione mai smentita di questa Corte, l’ordinanza del giudice del dibattimento in tema di restituzione (concessa o negata) di beni sottoposti a sequestro probatorio può essere impugnata, a mente dell’art. 586 cod. proc. pen., non autonomamente, ma solo unitamente alla sentenza che definisce il relativo grado di giudizio, in quanto l’art. 263 cod. proc. pen. non detta regole speciali circa la impugnazione delle ordinanze dibattimentali, nØ risulta in alcun modo evocabile la disciplina dettata dall’art. 325 cod. proc. pen (Sez. 5, n. 14715 del 07/03/2019, COGNOME Rv. 276506-01; Sez. 3, n. 2878 del 30/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238591-01; Sez. 2, n. 18114 del 13/04/2005, COGNOME, Rv. 232387-01).
2.2. Il Tribunale di Cassino, dunque, al contrario di quanto asserito dal ricorrente, non sedeva, innanzitutto, nelle vesti del giudice dell’esecuzione (anche e soprattutto perchØ l’istanza di revoca Ł stata depositata nella pendenza dei termini per il deposito della sentenza), e, in ogni caso, la statuizione sulle cose sottoposte a sequestro non Ł suscettibile di autonoma impugnazione, nØ di rivalutazione del giudice dibattimentale dopo che functus est munere suo , con l’emissione della sentenza che definisce il grado di giudizio.
Il ricorso non supera, in conclusione, la soglia di ammissibilità prevista dall’art. 586 cod. proc. pen. (e non sarebbe, peraltro, neppure sorretto da un concreto interesse, non essendosi contestata l’altrui proprietà del bene, ribadita nel provvedimento impugnato).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve essere condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 20/11/2024
Il Consigliere estensore