Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47591 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47591 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CAPUA il 01/11/1974
avverso l’ordinanza del 03/04/2024 del GIP TRIBUNALE di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG dottoressa COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 03/04/2024, il Gip del Tribunale di L’Aquila ha rigettato la richiesta rinvio dell’udienza formulata dal difensore di fiducia di NOME COGNOME per legitti impedimento, e ha disposto il rinvio a giudizio dell’imputato in relazione ai fatti a lui conte
2.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la suddetta ordinanza deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione dell’art. 420 ter cod. proc. pen., non avendo il giudic merito adeguatamente valutato la richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento avanzata dal difensore di fiducia, così, erroneamente, dichiarandone l’assenza. Rappresenta, in particolare, che l’istanza di legittimo impedimento era stata tempestivamente depositata e adeguatamente documentata, avendo il difensore prospettato la contemporaneità di diversi impegni professionali, l’impossibilità di avvalersi di un sostituto in entrambi i procedimenti quello a cui si intendeva partecipare sia quello in cui si chiedeva il rinvio, ed avendo indica ragioni che consentono la nomina di un sostituto. Inoltre, il difensore ha scelto di partecipare procedimento pendente innanzi al Tribunale di Potenza, formulando istanza di rinvio nell’odierno procedimento, sulla base del criterio della anzianità di iscrizione a ruolo del procediment essendo il procedimento pendente innanzi al Tribunale di L’Aquila più recente nella iscrizione a ruolo. Evidenzia, altresì, di aver manifestato espressamente, con ulteriore richiesta inviata pec un giorno prima dell’udienza, a supporto dell’istanza di rinvio già formulata, la volontà Incle0 procedere con un rito alternativo.
3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigett del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il provvedimento non è impugnabile. L’ordinanza in esame avrebbe dovuto, infatti, essere impugnata, a norma dell’art. 586 cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza. Il ricorrente, viceversa, ha impugnato l’ordinanza emessa nel corso degli atti preliminari di diniego del rinvi dell’udienza ex se, onde il ricorso è inammissibile. Si è, infatti, affermato che il provvediment con il quale il Tribunale rinvia il processo a udienza successiva è espressione del poter ordinatorio riconosciuto al giudice del dibattimento in funzione della regolazione del svolgimento del processo, e non presenta pertanto alcun carattere di abnormità: ne deriva che detta ordinanza può essere impugnata soltanto unitamente alla sentenza che chiude la fase (Sez.5, ordinanza n. 25006 del 08/03/2005, Rv. 231731), posto che l’ordinamento prevede un potere impugnatorio specifico, benché differito (Sez.5, n. 49291 del 15/11/2023, Rv. 285541)
Il ricorso è, dunque, inammissibile. All’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all’udienza del 10/09/2024
Iltonsigliere estensore
Il Presi nte