Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12233 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 1 Num. 12233 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il 27/09/1965
avverso la ordinanza del 26/11/2024 del Tribunale di Napoli
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME del ricorso come opposizione;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto la qualificazione
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa de plano il 26 novembre 2024 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata da NOME COGNOME di annullamento della statuizione, contenuta nella sentenza del Tribunale di Napoli del 30 giugno 2023, di restituzione all’Erario della somma in sequestro.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che la sentenza non è stata impugnata, e che in sede di incidente di esecuzione non è possibile ridistere y
delle determinazioni relative al merito della vicenda, in quanto l’accertamento del giudice dell’esecuzione è limitato al controllo dell’esistenza della legittimità del titolo esecutivo.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto con l’istanza presentata si chiedeva al giudice dell’esecuzione sia la restituzione della somma in sequestro – in quanto risultava pagato il debito da parte del ricorrente – sia la individuazione più corretta dell’ente che avrebbe dovuto essere considerato beneficiario della somma in sequestro, che non avrebbe mai potuto essere lo Stato, come stabilito nella sentenza di cognizione, ma, al più, l’istituto bancario che aveva concesso al ricorrente il finanziamento agevolato sulla base della falsa prospettazione per cui il ricorrente era stato indagato, rinviato a giudizio, e poi prosciolto per esito positivo della messa alla prova.
L’istituto bancario è, infatti, ancora adesso creditore di una somma che il ricorrente sta restituendo progressivamente; lo Stato, invece, non ha subito alcun danno dalla commissione del reato, in quanto l’agevolazione concessa a suo tempo è stata revocata.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso per la qualificazione del ricorso come opposizione.
Considerato in diritto
Il ricorso deve essere riqualificato in opposizione.
Nella fase dell’esecuzione penale, disciplinata dal libro X del codice di procedura penale, esistono, infatti, due riti.
1.1. Un rito, per così dire, “ordinario”, disciplinato dall’art. 666 cod. proc. pen., in cui il provvedimento del giudice dell’esecuzione è emesso a seguito di udienza camerale con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, salvo che la richiesta appaia a prima lettura manifestamente infondata – in quanto proposta in difetto delle condizioni di legge o in quanto mera riproposizione di altra analoga istanza già rigettata – nel qual caso il provvedimento deve essere emesso senza formalità di procedura.
Contro il provvedimento emesso a seguito dell’udienza camerale, o contro il provvedimento di inammissibilità emesso de plano, non è prevista l’opposizione
allo stesso giudice (Sez. 1, n. 6378 del 11/12/2023, dep. 2024, B., n.m.) è ammesso quale unico mezzo di impugnazione il ricorso per cassazione.
Il rito, per così dire, “ordinario” dell’art. 666 cod. proc. pen. si applica in via generale e residuale a tutte le competenze attribuite al giudice dell’esecuzione per le quali non è espressamente stabilito che si proceda in modo diverso.
1.2. Un secondo rito, per così dire, “speciale”, prevede, invece, che il giudice provveda sempre senza formalità di procedura, mediante ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato.
In tal caso, avverso tale provvedimento emesso de plano, l’art. 667, comma 4 cod. proc. pen. prevede, quale mezzo di impugnazione, l’opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso l’ordinanza impugnata, che dovrà valutare l’opposizione a seguito di contraddittorio orale in udienza camerale.
Avverso il provvedimento emesso a seguito dell’udienza camerale, in cui è decisa l’opposizione, può essere proposto ricorso per cassazione.
Il rito “speciale” si applica alle competenze del giudice dell’esecuzione per cui tale rito sia espressamente previsto, e quindi, allo stato, a quelle disciplinate dall’art. 667 cod. proc. pen., e dall’art. 676 cod. proc. pen., che richiama l’art. 667 citato, che sono: 1) dubbio sull’identità fisica della persona detenuta; 2) estinzione del reato dopo la condanna; 3) estinzione della pena quando questa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale; 4) pene accessorie; 5) confisca; 6) restituzione delle cose sequestrate; 7) riduzione della pena in executivis per effetto dell’applicazione della norma di cui all’art. 442, comma 2- bis, cod. proc. pen.
1.3. Nel caso di specie, l’incidente di esecuzione ha oggetto una istanza di restituzione di una somma in sequestro, competenza che, come detto, segue il rito “speciale”.
Ne consegue che la pronuncia emessa dal Tribunale senza formalità di procedura avrebbe dovuto essere impugnata con opposizione davanti allo stesso giudice, secondo le regole del rito “speciale”
Né rileva che il giudice dell’esecuzione abbia ritenuto che l’istanza fosse inammissibile. Quando il provvedimento di inammissibilità è assunto dal giudice dell’esecuzione in una materia oggetto del rito speciale dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., si applica, infatti, comunque tale rito, e, quindi, il provvedimento deve essere impugnato in ogni caso mediante opposizione. (Sez. 1, Ordinanza n. 19726 del 04/04/2024, PM in proc. G., n.m.).
2. In conformità all’indirizzo di Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720 – 01, secondo cui “il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza emessa “de plano” dal giudice dell’esecuzione in materia di confisca non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e, per l’effetto, trasmesso al giudice dell’esecuzione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationis”, il ricorso in trattazione deve, pertanto, essere qualificato come opposizione e trasmesso per la decisione al giudice competente.
P.Q.M.
Riqualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli.
Così deciso il 26 febbraio 2025
Il consigliere estensore
Il presidenbe