Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37665 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37665 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a GRAGNANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SCAFATI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a SCAFATI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/03/2024 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con adozione dei provvedimenti consequenziali.
Ritenuto in fatto
La difesa degli imputati COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME proposto ricorso avverso l’ordinanza resa a verbale dell’udienza 7 marzo 2024 dal GIP del Tribunale Torre Annunziata di rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore dei p (AVV_NOTAIO) e rinvio a giudizio di costoro davanti al Tribunale, formulando un motivo u con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge e violazione di norme processuali, in rela all’art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen., avendo il giudice motivato il rigetto dell’istanza sull’ass che la difesa ritiene errato, che gli imputati fossero assistiti da altri difensori e che il dife avesse avuto la possibilità di presenziare ugualmente all’udienza, organizzando i suoi impe professionali, così ritenendo violato il diritto di difesa e la facoltà di optare per la def giudizio con riti deflattivi.
Il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME, ha rassegNOME conclus scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, lo stesso avendo ad oggetto provvedimento non ricorribile (sez n. 19582 del 5/4/2024, resa in un caso del tutto sovrapponibile al presente). Contro l’ordin emessa nel corso delle indagini preliminari o nel dibattimento, infatti, è consentita, a norma d 586, cod. proc. pen. impugnazione solo unitamente alla sentenza, non rientrando quello impugNOME tra i provvedimenti autonomamente impugnabili per espressa previsione di legge. Peraltro, trattasi provvedimento che neppure può essere considerato funzionalmente o strutturalmente abnornne , non essendo immediatamente ricorribili per abnormità i provvedimenti in relazione ai quali l’ordinamento prevede un potere impugNOMErio specifico, benché differito (se n. 49291 del 15/11/2023, COGNOME, Rv. 285541-01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto no ricorribile in via autonoma ed immediata l’ordinanza di rigetto della richiesta di rinnov dell’istruttoria dibattimentale formulata a seguito del mutamento del giudice, che, ai dell’art. 586 cod. proc. pen., può essere impugnata solo unitamente alla sentenza).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non risultando ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost., n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 settembre 2024