Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30239 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 30239 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato il 01/12/2004
NOME nato il 01/02/2003
avverso l’ordinanza del 29/04/2025 del GIP TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ricorsi trattati de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME e NOME COGNOME a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 29/04/2025 con la quale il giudice per l’udienza preliminare del del Tribunale di Roma nel procedimento n. 25885/2024 R.G. GIP a loro carico, per i reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate, ha ammesso la costituzione di parte civile della persona offesa NOMECOGNOME
1.1. GLYPH A sostegno del suo ricorso NOME ha dedotto due motivi di impugnazione:
Violazione di legge per essere stata ammessa la costituzione di parte civile pur nell’assenza di un’esposizione chiara e precisa delle ragioni della domanda;
Violazione degli artt. 78, comma 3, 100 e 122 cod. proc. pen., che richiedono per la costituzione di parte civile una procura speciale conferita al difensore con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata.
1.2. GLYPH Anche NOME COGNOME ha affidato il suo ricorso a due motivi di impugnazione, con i quali ha dedotto:
Violazione degli artt. 76, 100, 122 e 179 cod. proc. pen., per essere stata ritenuta ammissibile la costituzione di parte civile pur nel difetto di procura speciale scritta ed presenza di un atto privo di adeguata esposizione della causa petendi e del petitum;
Vizio di motivazione, per illogicità e mera apparenza della stessa, per essere stata ritenuta valida una procura orale in contrasto con il dettato normativo e con le esigenze di tutela del diritto di difesa dell’imputato.
I ricorsi – in relazione ai primi comuni motivi aventi carattere assorbente – sono inammissibili, in quanto proposti in violazione del disposto dell’art. 586 cod. proc. pen., a norma del quale “quando non è diversamente stabilito dalla legge, l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento è proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l’impugnazione contro la sentenza”.
In applicazione di tale principio la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità riconosce che l’ordinanza che ammette la costituzione parte civile non è impugnabile autonomamente, ma solo congiuntamente alla sentenza (Sez. 6, n. 15866 del 12/02/2004, COGNOME Rv. 228812 – 01). Anche le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che, mentre l’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile (salva l’ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall’intero ordinamento processuale: Sez. 4, n. 17697 del 09/04/2024, COGNOME, Rv. 286364 – 01; Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271155 – 01; Sez. 6, n. 8942 del 17/01/2011, COGNOME, Rv. 249727 – 01), quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile, da parte dell’imputato, solo unitamente all’impugnazione della sentenza (Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, COGNOME, Rv. 213858 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in eur tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2025
L’estensore
Il Presidente