Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29214 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 29214 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 30/08/1977
avverso l’ordinanza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME avv. NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza dibattimentale con la quale la Corte d’appello di Palermo ha rigettato la richiesta rinvio dell’udienza per impedimento dell’imputato.
La difesa propone due motivi.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. p per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, nonostante la produzione documentale attestante il ruolo ricoperto dal COGNOME ha rigettato la richiesta di rin dell’udienza per impedimento dell’imputato, senza considerare né la natura dell’attività da questi svolta all’estero, né l’indifferibilità della stessa, né la non delegabilità delle ricoperte, circostanze, queste, da cui, diversamente, avrebbe dovuto dedurre l’assolutezza dell’impedimento a comparire e non, invece, limitarsi a dare rilievo al solo dato temporale de momento in cui il procedimento penale si era incardinato e al mancato adempimento da parte dell’imputato dell’onere di preannunciare il futuro impedimento.
2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc pen. per violazione di legge processuale e costituzionale in relazione agli artt. 178, 179 e 42 ter, cod. proc. pen.; 24 e 111 Cost.; 6 CEDU, lamenta che la corte territoriale non ha tenuto conto della non volontarietà dell’impedimento, così pronunciando un provvedimento affetto da nullità, perché contrario ai principi del diritto di difesa e del giusto processo, nonché al d dell’accusato di essere presente a dibattimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari, ovvero nel dibattimento, può essere proposta, a pena di inammissibilità soltanto con l’impugnazione avverso la sentenza.
Nel caso di specie, in cui il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di rigetto della richiest rinvio per legittimo impedimento dell’imputato – non equiparabile alle sentenze ovvero ai provvedimenti in materia di libertà personale, cui si riferisce la disposizione di cui all’art comma 2, cod. proc. pen. -, non è previsto un mezzo di impugnazione diretto e immediato.
Ne deriva, rebus sic stantibus e muovendo dal principio di tassatività delle impugnazioni che pervade l’interno ordinamento processualpenalistico, che deve escludersi che l’ordinanza in verifica, che ha una portata meramente interlocutoria, sempre modificabile o revocabile nel successivo sviluppo del procedimento, in quanto priva di contenuto decisorio, possa essere impugnata autonomamente.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso – adottata con procedura de plano ex ar
610, comma 5-bis cod. proc. pen. – consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 luglio 2025.