Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21620 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21620 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli in data 4/12/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTTO
Il Giudice per le indagini preliminari di Salerno ha dichiarato inammissibile la prima richiesta di applicazione pena avanzata da COGNOME NOME, sul rilievo della mancata indicazione della tipologia e delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, quale sanzione sostitutiva oggetto dell’accordo delle parti.
Avverso detto provvedimento e avverso la successiva sentenza di patteggiamento, ricorre per cassazione l’imputata la quale denuncia l’illogicità della motivazione dell’ordinanza non profilandosi a carico dell’imputato l’onere di indicare la tipologia e le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Il ricorso è inammissibile.
Sebbene la ricorrente abbia affermato di impugnare anche la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. rispetto alla quale, comunque, il ricorso sarebbe inammissibile perché i motivi di impugnazione proposti non rientrano fra quelli tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.,deve rilevarsi come il gravame interessi solo l’ordinanza emessa dal GIP con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di patteggiamento.
Ciò posto, la ricorrente omette di considerare che, nel caso concreto, il provvedimento impugnato non è ricorribile per cassazione avendo natura meramente interlocutoria.
Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui al co. 1 c,.p.p., dell’ar 568 c.p.p. e la natura del provvedimento in questione che non è sentenza e non incide sulla libertà personale, consente di escludere che esso rientri nel novero dei provvedimento soggetti a ricorso per cassazione ex art. 568, co. 2, cod, proc. pen. Né tale conclusione si pone in contrasto con il parametro fissato dall’art. 111 co. 7, Cost., secondo cui “contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge”, dovendosi rimarcare che la garanzia costituzionale riguarda i provvedimenti giurisdizionali che abbiano carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su situazioni giuridiche di diritto soggettivo producendo, con efficacia di giudicato, effetti di diritt sostanziale e processuale sul piano contenzioso della composizione di interessi contrapposti (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003 Rv. 224610).
Tantomeno, il provvedimento impugnato, che ha natura meramente interlocutoria, come dimostrato dal successivo accesso al patteggiamento, potrebbe essere ritenuto abnorme e, pertanto, ricorribile in cassazione, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte (consolidatasi quantomeno a partire da Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590).
Lungi dall’essere avulso dal sistema, esso rappresenta, infatti, per le ragioni dianzi esposte, espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento, né determina alcuna stasi del procedimento.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15/3/2024