Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16986 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 16986 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Savona il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/02/2024 del Tribunale di Savona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con atto del proprio difensore, NOME COGNOME, imputata del delitto di cui all’art. 353, cod. pen., dinanzi al Tribunale di Savona, impugna l’ordinanza in epigrafe indicata, resa da quel Tribunale a norma dell’art. 495, cod. proc. pen., con la quale è stata parzialmente respinta la richiesta di ammissione di prove avanzata dalla sua difesa ai sensi dell’art. 468, stesso codice.
Ella lamenta la violazione di tali disposizioni di legge, nonché dell’art. 190, stesso codice, degli artt. 24, 111 e 117, Cost., e dell’art. 6, CEDU.
Si procede a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 591, comma 1, lett. c).
L’art. 586, cod. proc. pen., infatti, dispone che l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta, a pena d’inammissibilità, soltanto con quella contro la sentenza.
Non ricorre, infatti, nel caso di specie, nessuna delle due sole eccezioni previste a tale regola generale dalla medesima norma, e cioè che vi sia una diversa previsione espressa di legge, oppure che si tratti di ordinanza in materia di libertà personale.
L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna della proponente al pagamento delle spese del procedimento nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro per ognuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 aprile 2024.