Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1742 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1742 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
COGNOME NOME n. a Napoli l’DATA_NASCITA/DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli in data 2112/2023
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del rico
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta dell’imputa COGNOME NOME di essere rimesso in termini al fine di formulare la richiesta di accesso giudizio abbreviato a seguito della modifica legislativa dell’art. 442, comma 2 b cod.proc.pen. sull’assunto dell’irretroattività della disposizione.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore, AVV_NOTAIO:ardillo, deducendo:
2.1 la violazione degli artt. 175 e 438 cod.proc.pen. in relazione alla retroattività del 442 cod.proc.pen. nella nuova formulazione introdotta dall’art. 32 lett. c) d.lgs 150/22.
Il difensore, premesso di aver formulato la richiesta di definizione del processo a cari del COGNOME ai sensi dell’art. 442 cod.proc.pen. alla prima udienza utile successiva all’entra in vigore del decreto Igs n.150/22, sostiene che la previsione di cui al comma 2 bis di un possibile ulteriore riduzione di pena connessa alla scelta del rito in caso di rinu all’impugnazione dopo la condanna in primo grado ha natura di norma penale sostanziale, come tale soggetta al principio della lex mitior. Secondo il ricorrente l’ordinanza impugnata ha svilito la funzione deflattiva che sottende la riforma richiamando le difformi interpretaz di alcuni giudici di merito in ordine alla retroattività della disposizione e segnalando c stato del processo a carico del ricorrente non era incompatibile con l’ammissione al rit richiesta. Aggiunge che l’assenza di una disposizione transitoria non appare conferente, tenuto conto anche del tenore del comma 6 ter dell’art. 438 cod.proc.pen. che prevede la facoltà di riproporre la richiesta di abbreviato dinanzi al giudice del dibattimen precedentemente rigettata o dichiarata inammissibile.
CONSIDERATO INI DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile non essendo l’ordinanza censurata immediatamente impugnabile a norma dell’art. 586 cod.proc.pen. e non risultando prospettati né ravvisabil profili di abnormità che legittimino il ricorso a norma dell’art. 111, comma settimo, d Costituzione.
1.1 La giurisprudenza di legittimità ha autorevolmente chiarito che la categori dell’abnormità presenta carattere eccezionale e derogatorio al principio di tassatività dei mez d’impugnazione, sancito dall’art. 568 cod. proc. perì., mantenuto inalterato nel suo tes anche dopo la riforma introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, ed al numero chiuso RAGIONE_SOCIALE nullità deducibili secondo la previsione dell’art. 177 cod. proc. pen. E’, dunque, rife alle sole situazioni in cui l’ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuove il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudiz altrimenti insanabile per le situazioni soggettive RAGIONE_SOCIALE parti (in tal senso in motivazione, U, n. 20569 del 18/01/2018, P.m. in proc. Ksouri, Rv,. 272715 – 01).
Nella specie deve trovare applicazione il disposto dell’art. 586, comma 1, cod. proc pen. a mente del quale l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l’impugnazione contro la sentenza. Si tratta di un diritto d’impugnazione specifico, seppur differito, che esclude possibilità del ricorso diretto alla Corte adita per abnormità, i cui presupposti, nel c giudizio, appaiono comunque insussistenti, dovendo escludersi c:he il provvedimento impugnato risulti strutturalmente avulso dal sistema, attesa la corrispondenza al modello
legale, ovvero suscettibile di determinare una stasi processuale (in termini, Sez. 5, n. 279 del 25/05/2018, Rv. 273546 – 01, Sez. 2, n. 22599 del 08/05/2014, Rv. 259626; Sez. 4, n. 50 del 13/01/2000, Rv. 215957).
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarat inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali spese e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 31 ottobre 2023