Impugnazione ordinanza dibattimentale: quando è ammissibile?
L’impugnazione di un’ordinanza dibattimentale rappresenta una questione procedurale delicata nel processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 45668/2024) chiarisce i limiti e le modalità con cui è possibile contestare tali provvedimenti, ribadendo un principio fondamentale: l’autonoma impugnabilità è un’eccezione, non la regola. Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché il ricorso proposto separatamente dalla sentenza di merito è stato dichiarato inammissibile.
I fatti del caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Durante il dibattimento, la difesa aveva richiesto l’acquisizione di una memoria difensiva, ma il Tribunale aveva respinto l’istanza con un’ordinanza. Ritenendo tale provvedimento nullo, l’imputato ha deciso di ricorrere direttamente in Cassazione, lamentando una violazione delle norme processuali.
L’impugnazione ordinanza dibattimentale secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso senza entrare nel merito della richiesta originaria (l’acquisizione della memoria difensiva), concentrandosi invece su un aspetto puramente procedurale: l’ammissibilità del ricorso stesso. La questione centrale era stabilire se un’ordinanza emessa nel corso del dibattimento potesse essere impugnata immediatamente e in modo autonomo.
Le motivazioni
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione sull’articolo 586 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce una regola generale molto chiara: l’impugnazione di un’ordinanza dibattimentale può essere proposta solo unitamente all’impugnazione contro la sentenza finale. Proporre un ricorso separato e immediato costituisce una violazione di questa regola, che comporta, come sanzione, l’inammissibilità dell’atto.
I giudici hanno sottolineato che presentare un ricorso contro un’ordinanza interlocutoria, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, è un’azione non consentita. La logica del legislatore è quella di evitare la frammentazione del processo e di concentrare tutte le doglianze, comprese quelle relative alle decisioni prese durante il dibattimento, nel momento in cui si contesta la decisione finale sul merito della causa.
La declaratoria di inammissibilità ha avuto due conseguenze per il ricorrente, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver proposto un ricorso inammissibile.
Conclusioni
Questa pronuncia della Cassazione riafferma un principio cardine della procedura penale: la regola della concentrazione delle impugnazioni. Salvo specifiche eccezioni, le ordinanze emesse durante il dibattimento non possono essere contestate autonomamente. Eventuali vizi o nullità di tali provvedimenti devono essere fatti valere nell’atto di impugnazione contro la sentenza. Questa decisione serve da monito sull’importanza di seguire scrupolosamente le regole procedurali per evitare che le proprie ragioni, anche se potenzialmente fondate nel merito, vengano respinte per motivi di rito, con conseguente condanna a spese e sanzioni.
È possibile impugnare un’ordinanza emessa durante il dibattimento penale?
Sì, ma di regola solo congiuntamente all’impugnazione della sentenza finale. L’impugnazione autonoma e immediata è ammessa solo in casi eccezionali previsti dalla legge.
Cosa succede se si impugna un’ordinanza dibattimentale separatamente dalla sentenza?
Come stabilito dall’art. 586 del codice di procedura penale, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò impedisce al giudice di esaminare il merito della questione sollevata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza che ne sussistessero i presupposti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45668 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45668 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a FORMIA il 11/12/1993
avverso l’ordinanza del 04/06/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
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udita la relazione. s’v·olta dai ronsigliere NOME COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza in data 4 giugno 2024 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha respinto l’istanza ex art. 507 cod. proc. pen. avanzata dal ricorrente, concernente la richiesta di acquisizio documentale della memoria difensiva;
Considerato che il ricorso, con il quale il ricorrente si duole della nul dell’ordinanza ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è inammiss in quanto proposto avverso un’ordinanza dibattimentale fuori dall’ipotesi di cui all’ 586 cod. proc. pen., ai sensi del quale l’impugnazione avverso le ordinanze emesse nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto co l’impugnazione contro la sentenza;
Ritenuto, pertanto, che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2024
Il Consigliere estensore