Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14541 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 14541 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Roma il 12/10/1964
nel procedimento nei confronti di: COGNOME NOME nato a Napoli il 14/10/1978 COGNOME NOME nato a Vigone il 09/04/1954 COGNOME NOME nato a Pinerolo il 14/03/1964 NOME nata a Casalgrasso il 08/03/1950 COGNOME NOME nato a Pinerolo il 19/10/1964 NOME nato a Siracusa il 23/06/1944 Torno NOME nato a Macello il 26/01/1950 COGNOME NOME nato a Pinerolo il 01/04/1974 COGNOME NOME nato a Pinerolo il 29/09/1962 COGNOME NOME nato a Torino il 24/07/1953 COGNOME NOME nato a Vigone il 24/11/1960 NOME nato a Garzigliana il 05/11/1942
avverso l’ordinanza del 31/10/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, all’esit dell’udienza camerale fissata a seguito dell’opposizione alla richiesta
all’archiviazione, con ordinanza del 31/10/2024 disponeva l’archiviazione del procedimento nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME restituendo gli atti al Pubblico ministero.
La persona offesa NOME COGNOME a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la insufficienza della motivazione dell’ordinanza di archiviazione, rilevando che il Giudice per le indagini preliminari non ha dato conto del perché il silenzio maliziosamente serbato dagli indagati in relazione ai debiti che gravavano sulla società all’atto della cessione delle quote non rilevi ai fini della sussistenza de reato di cui all’art. 640 cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
Invero, l’ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell’opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l’inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, ord. n. 28583 del 02/07/2024, NOME COGNOME c/ COGNOME NOME, Rv. 286726 – 01).
In particolare, si osserva che l’abnormità strutturale va esclusa perché si tratta di provvedimento (ordinanza di archiviazione) espressamente previsto e disciplinato dal codice di procedura penale; che altrettanto va affermato con riferimento all’abnormità funzionale, tenuto conto che l’ordinanza di archiviazione emessa successivamente all’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile, ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. e nei soli casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, cod. proc pen., dinanzi al tribunale in composizione monocratica (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O. in proc. B., Rv. 273371 – 01). Sul punto, è stato evidenziato che l’abnormità funzionale dell’ordinanza di archiviazione va esclusa sia perché non determina alcuna indebita regressione del procedimento sia in quanto ha natura di stasi irrevocabile, essendo per sua natura l’indagine preliminare sottoposta a riapertura con l’apposito procedimento di cui all’art. 414 cod. proc. pen.
Va, infine, precisato che, nei casi in cui l’abnormità non sia neppure in astratto configurabile, l’eventuale impugnazione diretta in cassazione è affetta dal vizio espressamente previsto quale causa di inammissibilità dall’art. 591, lett.
b), cod. proc. pen., che disciplina i casi in cui l’impugnazione abbia ad oggetto un provvedimento non impugnabile, in relazione ai quali, a mente del successivo
comma 2, è previsto che il giudice dell’impugnazione dichiari anche di ufficio l’inammissibilità con ordinanza. Tale disciplina risulta poi richiamata
espressamente dall’art. 610, comma
5
–
bis, cod. proc. pen., che stabilisce che la
Corte di cassazione, nei casi previsti dall’art. 591, lett. b), cod. proc. pen dichiara senza formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso.
4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di
al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma euro tremila,
così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 14 marzo 2025.