Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27778 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27778 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CATANIA il 20/06/1967
avverso l’ordinanza del 07/03/2025 del GIP TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
NOME
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letto il motivo del ricorso;
letta la memoria difensiva;
rilevato che:
oggetto di ricorso per cassazione è l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 410 cod. proc. pen,. a seguito di opposizione
della persona offesa avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero;
con l’impugnazione viene contestata la violazione del contraddittorio atteso che l’autorità procedente avrebbe prima dovuto identificare l’autore del reato e
successivamente esaminare gli elementi a carico di quest’ultimo;
ritenuto che:
il mezzo di impugnazione proposto, oltre che contenere argomentazioni manifestamente infondate, non è quello consentito per impugnare l’ordinanza di
archiviazione pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari in seguito ad opposizione ella persona offesa;
in tal senso va richiamato, oltre al dato testuale dell’art. 410-bis cod. pen. anche l’arresto secondo cui «l’ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell’opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l’inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/07/2025