Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27778 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27778 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/03/2025 del GIP TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letto il motivo del ricorso;
letta la memoria difensiva;
rilevato che:
oggetto di ricorso per cassazione è l’ordinanza emessa dal Giudice per le AVV_NOTAIO preliminari ai sensi dell’art. 410 cod. proc. pen,. a seguito di opposizione
della persona offesa avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero;
con l’impugnazione viene contestata la violazione del contraddittorio atteso che l’autorità procedente avrebbe prima dovuto identificare l’autore del reato e
successivamente esaminare gli elementi a carico di quest’ultimo;
ritenuto che:
il mezzo di impugnazione proposto, oltre che contenere argomentazioni manifestamente infondate, non è quello consentito per impugnare l’ordinanza di
archiviazione pronunciata dal Giudice AVV_NOTAIO preliminari in seguito ad opposizione ella persona offesa;
in tal senso va richiamato, oltre al dato testuale dell’art. 410-bis cod. pen. anche l’arresto secondo cui «l’ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le AVV_NOTAIO preliminari in esito al rigetto dell’opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l’inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/07/2025