Impugnazione Modello 45: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato in materia di procedura penale: l’impugnazione modello 45 contro il provvedimento di archiviazione diretta del Pubblico Ministero è inammissibile. Questa decisione chiarisce i limiti del controllo giurisdizionale sugli atti del P.M. e la distinzione fondamentale tra atti processuali di parte e provvedimenti del giudice. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di un cittadino avverso un’ordinanza del Tribunale di Milano. Quest’ultimo aveva dichiarato inammissibile il reclamo presentato contro la decisione del Pubblico Ministero di iscrivere una denuncia nel registro “modello 45”, destinato agli atti non costituenti notizia di reato, disponendone la diretta trasmissione in archivio. Il ricorrente lamentava l’abnormità di tale provvedimento, soprattutto perché adottato omettendo l’avviso previsto dalla legge per la persona offesa che ne aveva fatto richiesta, un’azione comunemente definita “cestinazione”.
La Decisione della Corte e l’Impugnazione Modello 45
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione del Tribunale di Milano, allineandosi a un orientamento giurisprudenziale ormai costante. La Suprema Corte ha stabilito che il provvedimento con cui il Pubblico Ministero archivia direttamente una denuncia iscritta a modello 45 non è un atto giurisdizionale, bensì un atto di parte. Di conseguenza, non è soggetto ad alcuna forma di impugnazione, neppure sotto il profilo dell’abnormità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su una distinzione cruciale: la natura dell’atto del Pubblico Ministero. Secondo la giurisprudenza di legittimità, un provvedimento, per essere impugnabile, deve avere natura giurisdizionale, ovvero deve promanare da un’autorità giudiziaria (un giudice) e non da una parte processuale, quale è il P.M.
La cosiddetta “cestinazione” di una denuncia iscritta a modello 45, anche se illegittima perché adottata senza l’avviso alla persona offesa previsto dall’art. 408 del codice di procedura penale, non può essere considerata un atto “abnorme”. L’abnormità, infatti, si configura solo per quegli atti che, per la loro stranezza o singolarità, si pongono al di fuori del sistema processuale. L’archiviazione del P.M., pur se viziata, rientra comunque nelle sue attribuzioni e non paralizza il procedimento né crea una situazione irrimediabile. Di conseguenza, non è possibile procedere con l’impugnazione modello 45 in questi termini.
La Corte ha richiamato numerosi precedenti conformi, sottolineando come questa interpretazione sia solida e consolidata nel tempo, garantendo così la coerenza del sistema processuale. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un punto fermo per cittadini e avvocati: non esiste uno strumento processuale per contestare direttamente la decisione del Pubblico Ministero di archiviare una denuncia come modello 45. Questa pronuncia consolida la separazione tra le funzioni requirenti del P.M. e quelle decisorie del giudice, chiarendo che solo gli atti di quest’ultimo sono, di norma, soggetti a riesame tramite impugnazione. La tutela per la persona offesa, in questi casi, dovrà essere cercata attraverso altri strumenti, come la richiesta di avocazione delle indagini o altre forme di sollecitazione dell’azione penale, ma non attraverso un reclamo diretto contro l’atto di archiviazione del P.M.
È possibile impugnare la decisione del Pubblico Ministero di archiviare una denuncia come ‘modello 45’?
No, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il provvedimento con cui il P.M. archivia direttamente una denuncia iscritta a modello 45 non è impugnabile, in quanto non ha natura giurisdizionale ma è un atto di parte.
Cosa si intende per ‘cestinazione’ di una denuncia?
Con ‘cestinazione’ si intende la prassi con cui il Pubblico Ministero dispone la diretta trasmissione in archivio di una denuncia iscritta a modello 45 (atti non costituenti notizia di reato), senza richiedere un provvedimento di archiviazione da parte del giudice.
L’archiviazione diretta da parte del P.M. è un atto abnorme se non viene dato avviso alla persona offesa?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che, anche se illegittimo per l’omissione dell’avviso alla persona offesa, tale provvedimento non può essere impugnato per abnormità, poiché non si pone al di fuori del sistema processuale e non crea una stasi procedimentale irrimediabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43893 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43893 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRITA DI SIENA il 25/06/1962
avverso l’ordinanza del 21/05/2024 del TRIBUNALE di MILANO
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di NOME COGNOME deduce l’abnormità del provvedimento del Tribunale di Milano, che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso l’iscrizione a mod. 45 disposta da parte del pubblico ministero;
Considerato che il motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza, in quanto legittimamente il Tribunale di Milano ha ritenuto non reclamabile il provvedimento del pubblico Ministero;
Rilevato, infatti, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è impugnabile il provvedimento con cui il P.M., omettendo l’avviso previsto dall’art. 408 cod. proc. pen., ancorché richiesto dalla persona offesa, disponga direttamente la trasmissione in archivio (cd. “cestinazione”) di una denuncia iscritta a modello 45 quale atto non costituente notizia di reato, non avendo tale provvedimento natura giurisdizionale, in quanto proveniente da una parte processuale, e non potendo quindi essere impugnato per abnormità, anche se illegittimo (ex plurimis: Sez. 6, n. 27532 del 08/04/2015, COGNOME, Rv. 264085 – 01; Sez. 7, n. 48888 del 15/11/2012, COGNOME, Rv. 253926; Sez. 6, n. 31278 del 6/0/2009, COGNOME, Rv. 244640; Sez. 3, n. 3653 del 11/12/2013, dep. 2014, ignoti, Rv. 258594 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.