Impugnazione Misure di Prevenzione: Perché il Termine di 10 Giorni è Perentorio
Nel complesso mondo del diritto, il rispetto dei termini processuali non è una mera formalità, ma un pilastro fondamentale che garantisce certezza e ordine. Questo principio è particolarmente stringente in ambiti delicati come quello delle misure di prevenzione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza che il termine per l’impugnazione delle misure di prevenzione è di soli dieci giorni, e il suo mancato rispetto conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Analizziamo insieme questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Una società a responsabilità limitata si era vista rigettare, prima dal Tribunale di Bologna e poi dalla Corte di Appello, l’istanza di ammissione alla misura del controllo giudiziario, uno strumento volto a proteggere le imprese da tentativi di infiltrazione criminale.
Contro la decisione della Corte di Appello, datata 1° dicembre 2023, la società ha proposto ricorso per cassazione. Tuttavia, l’atto di ricorso è stato depositato solo il 4 marzo 2024, un dettaglio temporale che si rivelerà decisivo per l’esito della vicenda.
La Decisione della Corte e il Termine per l’Impugnazione Misure di Prevenzione
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito delle ragioni per cui la società riteneva di avere diritto al controllo giudiziario. L’attenzione dei giudici si è concentrata interamente su un aspetto procedurale: la tardività del ricorso.
Il provvedimento impugnato era stato regolarmente notificato al difensore e al rappresentante legale della società in data 14 febbraio 2024. Il ricorso, come detto, è stato depositato il 4 marzo 2024. Questo lasso di tempo ha superato il limite massimo previsto dalla legge.
Le Motivazioni: la Tardività del Ricorso
Il cuore della motivazione risiede nell’applicazione dell’articolo 10, comma 3, del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 (il cosiddetto Codice Antimafia). Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che il termine per proporre ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione è di dieci giorni.
La Corte sottolinea che questa regola ha carattere generale e si applica a tutte le impugnazioni nell’ambito delle misure di prevenzione, inclusa quella relativa al controllo giudiziario. A sostegno di questa interpretazione, i giudici richiamano anche un’importante pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 46898 del 2019), che ha consolidato questo principio, eliminando ogni possibile dubbio interpretativo.
Il calcolo è semplice: dalla notifica del 14 febbraio 2024, la società aveva tempo fino al 24 febbraio 2024 per depositare il ricorso. Avendolo depositato il 4 marzo 2024, il termine è stato palesemente violato. Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende, commisurata alla colpa avuta nel determinare la causa di inammissibilità.
Le Conclusioni: l’Importanza del Rispetto dei Termini Processuali
Questa ordinanza è un monito severo sull’importanza cruciale del rispetto dei termini processuali, specialmente in un settore normativo come quello delle misure di prevenzione, caratterizzato da procedure accelerate e termini brevi. La perentorietà del termine di dieci giorni non ammette deroghe: il suo superamento impedisce al giudice di esaminare le ragioni dell’impugnazione, per quanto fondate possano essere. Per le imprese e i loro difensori, questa decisione riafferma la necessità di una vigilanza massima e di una gestione tempestiva delle scadenze processuali, poiché un errore procedurale può precludere definitivamente l’accesso alla giustizia.
Qual è il termine per impugnare in Cassazione un provvedimento in materia di misure di prevenzione?
Il termine per proporre ricorso per cassazione è di dieci giorni, come previsto dall’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011.
Cosa succede se il ricorso viene depositato oltre il termine di dieci giorni?
Se il ricorso è depositato tardivamente, viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione e il provvedimento impugnato diventa definitivo.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile per tardività?
La parte che ha proposto il ricorso tardivo viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, la cui entità è commisurata al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20513 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 20513 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto del 01/12/2023 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Bologna, Sezione Misure di Prevenzione, depositato in data 20 luglio 2023, con il quale era stata rigettata l’istanza di ammissione della
società ricorrente al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.l.vo n. 159 del 2011.
Avverso il citato decreto ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del suo difensore e procuratore speciale, con atto depositato il 4 marzo 2024.
Il ricorso è da ritenersi tardivo, in quanto depositato oltre il termine di dieci gio previsto in materia di impugnazioni nell’ambito RAGIONE_SOCIALE misure di prevenzione, dall’art. 10 comma 3, d.l.vo 6 settembre 2011 n. 159, applicabile anche al caso in esame in quanto norma di carattere generale nella materia in oggetto (argomenta da Sez. U. n. 46898 del 26/09/2019, COGNOME, fg. 10 e paragrafi 4 e 5 della motivazione).
In particolare, a fronte della notifica regolare del provvedimento impugnato in data 14 febbraio 2024 (al difensore di fiducia della ricorrente ed al suo rappresentante legale), il ricorso è stato depositato il 4 marzo 2024.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 17.04.2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME