Impugnazione Misure di Prevenzione: Appello o Ricorso? La Cassazione Fa Chiarezza
L’impugnazione misure di prevenzione rappresenta un momento cruciale nel sistema giuridico, dove la precisione procedurale è fondamentale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio importante riguardo al corretto mezzo di impugnazione contro le decisioni del Tribunale in materia di gestione patrimoniale successiva a una confisca. Il caso analizzato riguarda la richiesta di restituzione di somme da parte di ex amministratori di società i cui beni, dopo essere stati confiscati, hanno visto la misura ablativa definitivamente revocata.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla richiesta di due soggetti, in qualità di amministratori di due società, di ottenere la restituzione di tutte le somme prelevate durante il periodo di amministrazione giudiziaria dei loro compendi societari. Tale amministrazione era scaturita da una misura di prevenzione patrimoniale (confisca), che è stata in seguito revocata.
Il Tribunale di Lecce, quale giudice delle misure di prevenzione, accoglieva solo parzialmente la richiesta. Ordinava la restituzione di una parte delle somme, ma negava quella relativa agli importi utilizzati per pagare il compenso dell’amministratore giudiziario. Secondo i ricorrenti, tali compensi, avendo natura di spese giudiziali, avrebbero dovuto essere posti a carico dello Stato in applicazione del principio di soccombenza, dato che la misura era stata infine annullata.
La Qualificazione del Ricorso e l’Impugnazione Misure di Prevenzione
Contro la decisione del Tribunale, gli ex amministratori proponevano ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge. Tuttavia, la Suprema Corte, prima ancora di analizzare il merito della questione (ovvero a chi spetti pagare il compenso dell’amministratore), si è soffermata su un aspetto prettamente procedurale.
Accogliendo le conclusioni del Procuratore generale, la Corte ha stabilito che l’atto presentato non doveva essere qualificato come un ricorso per cassazione, bensì come un appello. La questione, infatti, non riguardava un errore di diritto da sottoporre al vaglio della Cassazione, ma una contestazione nel merito di una decisione di primo grado, la cui competenza spetta a un giudice di secondo grado.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su una precisa disposizione normativa: l’articolo 42, comma 7, del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 (noto come Codice Antimafia). Questa norma stabilisce espressamente che la Corte di Appello è il giudice competente a decidere sulle impugnazioni relative a provvedimenti di primo grado in materia di misure di prevenzione. Questa previsione, secondo la Cassazione, è estendibile anche al caso di specie, in cui l’istanza è stata presentata dal titolare dei beni oggetto della misura ablativa poi revocata.
La Corte ha inoltre sottolineato come tale interpretazione sia in perfetta sintonia con il sistema generale delle impugnazioni in materia di misure di prevenzione, delineato dall’articolo 10 dello stesso decreto. La logica del legislatore è quella di prevedere un doppio grado di giudizio di merito (Tribunale e Corte d’Appello) prima di un eventuale ricorso per cassazione per sole questioni di legittimità. Pertanto, adire direttamente la Cassazione in questo contesto costituisce un errore procedurale.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione non ha deciso se il compenso dell’amministratore giudiziario debba essere restituito o meno, ma ha corretto il percorso processuale. Anziché annullare il ricorso per inammissibilità, lo ha riqualificato come appello e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Lecce, che sarà il giudice competente a decidere nel merito.
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: nell’ambito dell’impugnazione misure di prevenzione patrimoniale, il rimedio contro le decisioni del Tribunale è l’appello. La scelta del corretto strumento processuale è essenziale per evitare ritardi e pronunce di inammissibilità, garantendo che la questione venga esaminata dal giudice naturale previsto dalla legge.
Qual è il mezzo di impugnazione corretto contro un provvedimento del Tribunale in materia di gestione di beni sottoposti a misura di prevenzione?
Secondo la Corte di Cassazione, il mezzo di impugnazione corretto è l’appello davanti alla Corte di Appello, non il ricorso diretto alla Corte di Cassazione.
Perché la Corte di Cassazione non ha deciso a chi spetta pagare il compenso dell’amministratore giudiziario?
La Corte non ha deciso nel merito perché ha rilevato un vizio procedurale. Il suo compito era stabilire quale fosse il giudice competente. Ha quindi riqualificato l’atto come appello e trasmesso il caso alla Corte di Appello, che sarà l’organo a decidere sulla questione sostanziale.
Su quale base normativa si fonda la decisione della Corte?
La decisione si basa sull’articolo 42, comma 7, del D.Lgs. n. 159 del 2011 (Codice Antimafia), che individua la Corte di Appello come giudice competente per questo tipo di impugnazioni, in coerenza con il sistema generale delineato dall’art. 10 dello stesso decreto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18185 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18185 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposti da:
COGNOME NOMENOME nata a Taranto il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 27/11/2023 del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di qualificare il ricorso come appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per l’ulterior
corso;
letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Lecce, quale giudice in tema di misure di prevenzione, ha parzialmente accolto le istanze avanzate dai ricorrenti in qualità di amministratori di due società i cui beni erano stati sottoposti a confisc di prevenzione poi oggetto di revoca definitiva.
Con tali istanze i ricorrenti avevano chiesto la restituzione di tutte le somme prelevate per la procedura giudiziaria nel periodo di amministrazione dei compendi societari.
Il Tribunale ha disposto la restituzione soltanto di una parte delle somme richieste, ritenendo che le altre non andassero restituite in quanto utilizzate per onorare il compenso percepito dell’amministratore giudiziario.
Ricorrono per cassazione NOME COGNOME e COGNOME NOME, deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale restituito le somme inerenti ai compensi per l’amministratore delle società, le quali hanno natura di spese giudiziali e, pertanto, seguendo la soccombenza, devono essere poste a carico dello Stato.
L’atto di impugnazione, come correttamente argomentato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nelle sue conclusioni scritte, deve essere qualificato come appello, con consequenziale trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per l’ulteriore corso.
Secondo l’espressa previsione di cui all’art. 42, comma 7, d.l. vo 6 settembre 2011 n. 159 – estendibile anche al caso, come quello in esame, nel quale l’istanza sia stata presentata dal titolare dei beni oggetto della misura ablativa – è, infatti, Corte di appello a dover decidere sull’impugnazione dei ricorrenti del provvedimento di primo grado e, ciò, anche in sintonia con il AVV_NOTAIO sistema delle impugnazioni in materia di misure di prevenzione tracciato dall’art. 10 del decreto citato.
P.Q.M.
Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.03.2024.
GLYPH
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME GLYPH
ePresidente NOME COGNOME