Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11947 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 11947 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI nel procedimento a carico di: NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/09/2023 del TRIBUNALE di TRANI
fissato il ricorso per la trattazione con il rito cartolare non partecipato; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso perché il ricorso sia convertito in appello ex art. 310 cod. proc. pen. con trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Bari dato avviso al difensore; letta la memoria difensiva;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Trani, nel convalidare l’arresto operato nei confronti di NOME COGNOME per il reato previsto dall’art. 75, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, rigettava la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del suddetto, ordinandone l’immediata liberazione.
Ricorre per saltum il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all’art. 274, lett. cod. proc. pen.
AVV_NOTAIO, difensore dell’indagato NOME COGNOME, ha depositato una memoria difensiva con la quale, oltre a sottolineare la correttezza delle valutazioni compiute dal Tribunale di Trani, segnala che il ricorso per saltum non è ammissibile.
Come correttamente rileva il Procuratore generale di questa Corte, il ricorso deve essere qualificato appello ex art. 310 cod. proc. pen. e trasmesso al competente Tribunale del riesame di Bari.
4.1. Va ribadito il principio secondo il quale, in tema di misure cautelari, il provvedimento con il quale il giudice respinge la richiesta di applicazione di una misura cautelare personale non è impugnabile dal pubblico ministero per saltum mediante ricorso per cassazione.
Il ricorso per saltum, infatti, è rimedio esperibile, ai sensi dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione previsto dall’art. 568 cod. proc. pen., unicamente da parte dell’imputato e del suo difensore e non anche da parte del pubblico ministero (Sez. 3, n. 39630 del 27/09/2007, Urrunaga, Rv. 237934).
Peraltro, tale rimedio è esperibile, unicamente per violazione di legge, contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione della libertà personale (Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 263743; Sez. 2, n. 45402 del 07/11/2008, Pavone, Rv. 242221) e non anche contro quelle che le rigettano, come nel caso di specie.
Si è chiarito, infatti, che «In virtù del principio di tassatività dei mezzi impugnazione, il pubblico ministero non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione avverso l’ordinanza che respinge la domanda
cautelare, con la conseguenza che l’impugnazione proposta dev’essere convertita in appello, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 7437 del 24/01/2023, Pm COGNOME, Rv. 284222).
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso il 19 gennaio 2024.