Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18868 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18868 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Giulianova il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/02/2024 del Tribunale di Teramo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME,
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 02/02/2024, il Tribunale di Teramo rigettava l’istanza, che era stata proposta da NOME COGNOME, diretta a ottenere la revoca, ai sensi dell’art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, del decreto del 01/12/2009 dello stesso Tribunale di Teramo con il quale era stata disposta la misura di prevenzione della confisca degli immobili, nella disponibilità della COGNOME, siti in Martinsicur (TE), alle INDIRIZZO, e INDIRIZZO.
Il Tribunale di Teramo riteneva, in particolare, che il decreto del quale era stata chiesta la revoca fosse fondato non soltanto sul disposto del n. 1) dell’art. 1 della legge n. 1423 del 1956 – del quale era stata dichiarata l’illegittimi costituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 – ma anche sul disposto del n. 2) dello stesso art. 1 della legge n. 1423 del 1956, giacché nel medesimo decreto erano stati valorizzati, ai sensi di quest’ultima disposizione, gli elementi che avevano indotto il Tribunale a ritenere che, per la condotta e il tenore
di vita, la COGNOME vivesse abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivit delittuose.
Avverso l’indicata ordinanza del 02/02/2024 del Tribunale di Teramo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, con il quale la ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la nullità dell stessa ordinanza per: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento a Corte cost. n. 24 del 2019, «in materia di confisca di beni alla criminalità organizzata»; 2) erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione dell’art. 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, «per assenza di correlazione temporale tra i fatti costitutivi della pericolosità ed acquisto dei beni confiscati. Mancato accertamento della commissione di reati produttivi di reddito»; 3) inosservanza di norme processuali e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere qualificato come appello, con la conseguenza che gli atti devono essere trasmessi alla Corte d’appello di L’Aquila.
L’oggetto dell’impugnazione è infatti costituito da un’ordinanza con la quale il Tribunale di Teramo ha deciso, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1423 del 1956, sull’istanza dell’interessata diretta a ottenere la revoca della misura di prevenzione della confisca di beni, provvedimento avverso il quale, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, è esperibile l’appello e non il ricorso per cassazione. Ciò in quanto, in mancanza di una specifica previsione, si deve fare applicazione analogica dell’art. 4 della legge n. 1423 del 1956, in tema di impugnazioni avverso il provvedimento del tribunale che stabilisce la misura; provvedimento contro il quale è prevista la facoltà degli interessati di proporre ricorso alla corte d’appello (Sez. 5, n. 43995 del 15/10/2009, COGNOME, Rv. 245095-01; Sez. 5, n. 26996 del 26/05/2009′ COGNOME, Rv. 244484-01; Sez. 6, n. 9858 del 23/10/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 243055-01; Sez. 1, n. 18665 del 01/04/2008, COGNOME, Rv. 240186-01).
Pertanto, ai sensi del comma 5 dell’art. 568 cod. proc. pen., l’impugnazione della ricorrente deve essere qualificata come appello e gli atti devono essere conseguentemente trasmessi alla Corte d’appello di L’Aquila.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti Corte d’appello di L’Aquila.
Così deciso il 03/04/2024.