Impugnazione Misura di Sicurezza: La Via Corretta è l’Appello
Nel complesso panorama del diritto processuale penale, la scelta del corretto mezzo di impugnazione è un passaggio cruciale per la tutela dei diritti. Un errore in questa fase può compromettere l’esito di un intero percorso giudiziario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 24787 del 2024, chiarisce in modo inequivocabile la procedura da seguire per l’impugnazione di una misura di sicurezza disposta dal Magistrato di sorveglianza, ribadendo un principio fondamentale: la via maestra è l’appello, non il ricorso diretto per cassazione.
I Fatti del Caso: La Decisione del Magistrato di Sorveglianza
La vicenda trae origine da un’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro. Questo giudice, in sede di riesame della pericolosità sociale di un soggetto, aveva stabilito che tale pericolosità fosse ‘scemata, ma non cessata’. Di conseguenza, pur non ravvisando più le condizioni per una misura detentiva, aveva disposto l’applicazione della libertà vigilata per la durata di un anno. Insoddisfatto della decisione, il difensore del soggetto presentava ricorso direttamente alla Corte di Cassazione, lamentando una presunta mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
L’Errata Impugnazione della Misura di Sicurezza e la Soluzione della Corte
La Corte di Cassazione, prima ancora di entrare nel merito delle doglianze, ha rilevato un vizio procedurale dirimente. I giudici hanno sottolineato come, ai sensi dell’art. 680, comma 1, del codice di procedura penale, le decisioni del Magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza non siano direttamente ricorribili per cassazione. La norma prevede espressamente che il mezzo di impugnazione corretto sia l’appello al Tribunale di sorveglianza, da proporsi entro quindici giorni.
Questo errore, tuttavia, non ha comportato l’inammissibilità del gravame. La Suprema Corte ha infatti applicato il principio di conservazione degli atti giuridici, sancito dall’art. 568, comma 5, del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce che, se un’impugnazione viene proposta a un giudice incompetente, questi deve trasmettere gli atti al giudice competente. In base a questo principio, il ricorso è stato ‘convertito’.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è puramente processuale e si fonda su una chiara interpretazione della legge. Il legislatore ha disegnato un sistema a doppio grado di giudizio di merito anche per la materia dell’esecuzione penale e delle misure di sicurezza. Il primo grado è rappresentato dal Magistrato di sorveglianza (giudice monocratico), mentre il secondo grado è il Tribunale di sorveglianza (organo collegiale). Permettere un ricorso diretto in Cassazione ‘saltando’ il secondo grado di merito significherebbe stravolgere questa architettura processuale. La Cassazione, infatti, è giudice di legittimità, deputato a controllare la corretta applicazione della legge, non a riesaminare i fatti. L’appello, invece, consente proprio un nuovo e completo esame del caso. La decisione si allinea a un consolidato orientamento giurisprudenziale, citando un precedente specifico (Sez. 1, n. 4394 del 2020) che aveva già affermato la non ammissibilità del ricorso diretto per cassazione in casi analoghi.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha qualificato l’impugnazione come appello e ha disposto la trasmissione di tutti gli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, che sarà l’organo competente a decidere nel merito. Questa ordinanza rappresenta un importante monito per gli operatori del diritto sull’importanza di individuare correttamente il mezzo di impugnazione previsto dalla legge. La decisione garantisce il rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione di merito e assicura che la valutazione sulla pericolosità sociale e sull’adeguatezza della misura di sicurezza sia effettuata, in seconda istanza, da un organo collegiale con pieni poteri di riesame, prima di un eventuale e successivo vaglio di legittimità da parte della Suprema Corte.
Contro una decisione del Magistrato di sorveglianza su una misura di sicurezza è possibile ricorrere direttamente in Cassazione?
No, il provvedimento chiarisce che il mezzo di impugnazione corretto previsto dall’art. 680 c.p.p. è l’appello al Tribunale di sorveglianza, non il ricorso diretto per cassazione.
Cosa succede se si presenta un ricorso in Cassazione invece di un appello al Tribunale di sorveglianza?
In applicazione del principio di conversione del mezzo di impugnazione (art. 568, comma 5, c.p.p.), la Corte di Cassazione non dichiara inammissibile il ricorso, ma lo riqualifica come appello e trasmette gli atti al Tribunale di sorveglianza competente per la decisione.
Qual è il termine per proporre appello contro un provvedimento del Magistrato di sorveglianza in tema di misure di sicurezza?
L’appello deve essere proposto nel termine ordinario di quindici giorni, che decorrono dalla notificazione del provvedimento o dalla comunicazione dell’avviso di deposito.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24787 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24787 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/10/2023 del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procurat generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la riqualificazione del ricorso in appel la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro, sede di riesame della pericolosità sociale, funzionale all’applicazione di una mis di sicurezza personale a carico di NOME COGNOME, dichiarava la pericolosi scemata, ma non cessata, e ordinava darsi esecuzione alla libertà vigilata pe durata di un anno.
Ricorre per cassazione il difensore dell’interessato, sulla base di un motivo in cui deduce la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione.
Assorbente rispetto ad ogni altra considerazione è il rilievo secondo cui, il disposto dell’art. 680, comma 1, cod. proc. pen., avverso la decision magistrato di sorveglianza in tema di misure di sicurezza è ammesso appello a tribunale di sorveglianza, nel termine ordinario di quindici giorni dalla notifica del provvedimento (o dalla comunicazione dell’avviso di deposito). Non è, viceversa, ammesso ricorso diretto per cassazione (da ultimo, Sez. 1, n. 4394 d 08/01/2020, Aiello, Rv. 278177-01).
In base al principio di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il r deve essere qualificato come appello e gli atti devono essere trasmessi al Tribun di sorveglianza di Catanzaro per la decisione al riguardo.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti a Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
Così deciso il 12/03/2024