Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19549 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19549 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce in data 23/1/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’a comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissib del ricorso;
letta la memoria di replica a firma dell’AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l’appell interposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso il provvedimento del Gip del locale Tribu
che, in data 22/12/23, aveva disatteso la richiesta di revoca o sostituzione della misura d custodia in carcere adottata nei suoi confronti in relazione ai delitti di falso e riciclaggio.
Hanno proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione i difensori dell’indagato, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, i quali hanno dedotto:
2.1 l’inosservanza dell’art. 296 cod.proc.pen.,i1 vizio della motivazione e la nulli provvedimento impugnato ex art. 125, comma 3, cod.proc.pen.
I difensori deducono che, a fronte della contestazione difensiva circa l’assenza del condizione soggettiva di latitanza in capo al ricorrente, il quale all’epoca dei fatti non dirsi a conoscenza del procedimento a suo carico, il Tribunale ha richiamato l’avvenuta nomina di due difensori di fiducia, sebbene il mandato sia di gran lungo successivo al decreto latitanza, e ha trascurato che dagli atti non emerge la consapevolezza del prevenuto dell’esistenza di una misura cautelare a suo carico e della volontà di sottrarvisi conseguente illegittimità della declaratoria di latitanza.
Aggiungono che, alla luce della nuova formulazione dell’art. 296 cod.proc.pen. per effetto del D. Igs n. 150/22, il giudice è tenuto ad illustrare nel decreto di latitanza gli che provano l’effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi, elementi che si rinvengono nel decreto relativo al prevenuto e sui quali l’ordinanza impugnata ha omesso la motivazione. Inoltre, ad avviso dei difensori non appare significativa della volon sottrarsi all’esecuzione della misura la mancata ottemperanza ad un invito telefonico presentarsi rivolto all’indagato dalla P.g. procedente molti mesi prima dell’adozione presidio cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
1.1 II collegio cautelare ha disatteso il gravame difensivo ribadendo la sussistenza de esigenze di cui alle lettere b) e c) dell’art. 274 cod.proc.pen., ritenendo in re ipsa il pericolo di fuga in considerazione dello stato di latitanza del ricorrente e confermando la persiste di un concreto ed attuale rischio di recidiva nei suoi confronti, desunto dalle modalità esecu dei fatti contestati, indicative di spiccata capacità a delinquere, neutralizzabile solo misura di massimo rigore. L’ordinanza impugnava riteneva, altresì, inconferenti gli argoment intesi ad accreditare l’attendibile irrogazione in sede di giudizio di una pena inferiore a tre, con conseguente applicabilità dell’art. 275, comma 2bis, cod.proc.pen.
I difensori appuntano le proprie censure esclusivamente sulla pretesa illegittimità decreto di latitanza, condizione suscettibile di rilevare con riferimento al pericolo di art. 274 lett. b) cod.proc.pen., senza -tuttavia- formulare rilievo alcuno in ordine al p di recidiva, idoneo anche da solo a fondare la permanenza della misura di massimo rigore.
1.2 La giurisprudenza di legittimità ha precisato in tema di provvedimenti cautel personali che, quando il giudice ha fondato l’applicazione della misura su più di una de esigenze previste dall’art. 274 cod. proc. pen., è carente di interesse, e perciò inammissib l’impugnazione proposta relativamente ad una di esse senza contestare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE altre (Sez. 3, n. 56 del 14/01/1997, Rv. 207883 – 01; Sez. 5, n. 4428 del 28/09/199 Rv. 214877 – 01), ulteriormente chiarendo che la carenza di interesse è ravvisabile og qualvolta l’impugnazione verte su profili insuscettibili di incidere sulla legittimità del per l’assenza di ripercussioni sull’ “an” e sul “quomodo” della cautela (Sez. 3, n. 20891 18/06/2020, Rv. 279508 – 01; n. 36731 del 17/04/2014, Rv. 260256 – 01).
2. Va peraltro evidenziato, contrariamente a quanto assume la difesa, che nella specie deve trovare applicazione ratione temporis la disciplina ex art. 296 cod.proc.pen. anteriore alla modifiche introdotte dal D.Igs 150/22, risultando la misura cautelare applicata provvedimento del 7/6/22. In relazione al pregresso assetto dell’istituto la giurispruden legittimità ha con costanza chiarito che, ai fini dell’accertamento della volontarietà sottrazione al provvedimento restrittivo, è sufficiente che l’imputato si sia posto in cond di irreperibilità sapendo che una misura custodiale poteva essere emessa nei suoi confront (Sez. 2, n. 47852 del 23/09/2016, Rv. 268174 – 01; Sez. 5, n. 19891 del 30/01/2014, Rv. 259839 – 01), precisando, inoltre, che simile accertamento può fondarsi anche su presunzioni, purché le stesse abbiano una base fattuale idonea a dimostrare la volontà di sottrar all’esecuzione, tenuto anche conto RAGIONE_SOCIALE concrete abitudini di vita del ricercato (Sez. 10733 del 07/02/2023, Rv. 284315-01).
3.Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarat inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 5 aprile 2024
Il consigliere estensore