Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8379 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8379 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria depositata dal P.g., che ha chiesto l’annullamento con rinvi provvedimento impugnato;
letta la memoria depositata dalla parte civile, che ha insistito per l’accoglimento ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli h dichiarato la propria incompetenza in ordine all’appello proposto dalla parte civi NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 18/01/2022, con la quale NOME COGNOME era stato assolto per insussistenza del fatto dal re previsto dall’art.590, commi 2 e 3, cod.pen;, contestato nei confronti dell’imputa per avere – nell’ambito dei lavori di tinteggiatura dell’appartamento di s proprietà sito in Napoli – cagionato per colpa lesioni personali allo stesso COGNOME incaricato dello svolgimento delle opere, ponendogli a disposizione uno strumento fatiscente, posto all’origine delle riportate lesioni personali.
La Corte territoriale ha osservato che – ai sensi dell’art.573, comma lbis, cod.proc.pen., inserito dal d.lgs. n.150/2022 – era stato stabilito che, qualor sentenza fosse stata impugnata per i soli interessi civili e l’impugnazione non fos inammissibile, il giudice d’appello o la Corte di Cassazione dovessero rimettere gl atti al giudice o alla sezione civile competente, sulla base di una disposizione ritenere applicabile anche ai giudizi in corso in assenza di disciplina transito non sussistendo ragioni di inammissibilità dell’appello, ha quindi rimesso l trattazione alla competente sezione civile presso la Corte d’appello di Napoli.
Avverso la predetta pronuncia ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo d impugnazione nel quale ha dedotto l’inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale, in relazione all’art.606, comma 1, lett. b) e cod.proc.pen., con riferimento all’art.573, comma lbis e all’art.20 cod.proc.pen..
Ha dedotto che (a Corte territoriale avrebbe fatto errata applicazione de disposto dell’art.573, comma lbis, cod.proc.pen., nel senso interpretato dalle Sezioni Unite nella sentenza del 25/05/2023 che, componendo un pregresso contrasto giurisprudenziale, avevano ritenuto la norma applicabile ai soli process in cui la costituzione di parte civile era avvenuta dopo il 30/12/2022.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
La difesa della parte civile ha fatto pervenire memoria scritta nella quale h insistito nelle conclusioni già rassegnate.
Il ricorso è fondato.
Nella pronuncia impugnata, la Corte territoriale ha disposto la rimessione degli atti alla competente sezione civile della stessa Corte in riferimento al dispo dell’art.573, comma 1bis, cod.proc.pen., introdotto dall’art.33, comrha 1, lett.a), n.2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, con decorrenza dal 30 dicembre 2022 per effetto dell’art.6 del d.l. 31 ottobre 2022, n.162; il quale prevede che «Quando sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Cor cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sul questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e que eventualmente acquisite nel giudizio civile».
In ordine alla decorrenza degli effetti della predetta disposizione – in assen di norma transitoria – Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, dep. 21/09/2023, B., Rv. 285036 hanno quindi affermato il principio di diritto in base al quale la medesima si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca success al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione.
Nel caso di specie, trattandosi di costituzione di parte civile intervenu anteriormente al 30 dicembre 2022, ne consegue che la Corte territoriale avrebbe dovuto trattare il relativo giudizio senza disporre la trasmissione degli atti sezione civile.
Il provvedimento impugnato va quindi annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Napoli, affinché proceda al giudizi
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti all Corte d’appello di Napoli per il giudizio.
Così deciso il 13 febbraio 2024
Il Co liere estensore
Il Presid nte