Impugnazione intempestiva: i limiti della Riforma Cartabia
L’impugnazione intempestiva rappresenta un rischio concreto per chiunque intenda contestare una sentenza penale senza una precisa analisi dei termini processuali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sull’applicazione delle norme transitorie introdotte dalla Riforma Cartabia, definendo con precisione quando sia possibile beneficiare dei nuovi termini per l’imputato assente.
Il caso dell’impugnazione intempestiva e il ricorso della difesa
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso un’ordinanza della Corte di Appello che aveva dichiarato inammissibile l’appello per tardività. La difesa del ricorrente sosteneva che fosse stata violata la legge, in particolare l’art. 585, comma 1-bis del codice di procedura penale. Secondo la tesi difensiva, all’imputato giudicato in assenza avrebbero dovuto essere concessi quindici giorni aggiuntivi per depositare l’impugnazione, in virtù delle novità introdotte dal D.Lgs. 150/2022.
La questione della successione delle leggi nel tempo
Il nodo centrale della controversia riguardava l’efficacia temporale della nuova normativa. La Riforma Cartabia ha infatti introdotto disposizioni più favorevoli per garantire il diritto di difesa dell’imputato che non ha partecipato al processo, ma tali norme non hanno un’applicazione retroattiva indiscriminata. La Corte di Cassazione è stata chiamata a stabilire se il termine esteso potesse applicarsi anche a sentenze pronunciate prima dell’entrata in vigore della riforma.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che la norma che assegna quindici giorni in più all’imputato assente per la proposizione dell’impugnazione è applicabile esclusivamente alle decisioni pronunciate in data successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, avvenuta il 30 dicembre 2022.
Nel caso di specie, la sentenza della Corte di Appello era stata emessa il 14 ottobre 2022. Di conseguenza, il ricorrente non poteva invocare il nuovo termine di favore, rendendo il suo gravame tardivo e configurando un’ipotesi di impugnazione intempestiva.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’art. 89, comma 3, del d.lgs. 150/2022, che funge da norma transitoria. Tale disposizione chiarisce che le nuove regole sui termini di impugnazione si applicano solo ai provvedimenti emessi dopo l’entrata in vigore della riforma. La ratio legis è quella di garantire la certezza del diritto e la stabilità dei termini processuali già decorsi o in corso al momento del cambio normativo. Non essendovi spazio per un’interpretazione estensiva o retroattiva, il mancato rispetto del termine ordinario determina inevitabilmente l’inammissibilità del ricorso.
Le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione evidenziano la severità del sistema processuale penale di fronte agli errori di calcolo dei termini. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata inflitta una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, sottolineando come la presentazione di ricorsi manifestamente infondati comporti un aggravio economico per la parte. Questo provvedimento ricorda l’importanza di una verifica rigorosa delle date di emissione dei provvedimenti per evitare di incorrere in una impugnazione intempestiva.
Quando si applicano i nuovi termini di impugnazione della Riforma Cartabia?
I termini estesi per l’imputato assente si applicano solo ai provvedimenti emessi a partire dal 30 dicembre 2022.
Cosa succede se si presenta un ricorso oltre i termini stabiliti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per intempestività e il ricorrente può essere condannato a pagare una sanzione pecuniaria.
L’imputato assente ha sempre 15 giorni in più per appellare?
No, questo beneficio dipende dalla data della sentenza e non si applica retroattivamente ai provvedimenti emessi prima della riforma.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42011 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42011 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME COGNOME
OSSERVA
rilevato che il ricorso ( che prospetta la violazione di legge in ordine all’art. 585, comma 1bis cod. proc. pen. dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’appello per intempestività manifestamente infondato, tenuto conto che la norma richiamata dalla difesa / che assegna quindici giorni in più all’imputato assente per la proposizione dell’impugnazion, è applicabile sole decisioni pronunciate in data successiv&all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 dicembre 2022) ex art. 89, comma 3, d.lgs. cit.; che la sentenza della Corte di appello di Messin è stata emessa il 14 ottobre 2022;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/2023.