Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7112 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7112 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento nei confronti di
COGNOME NOMECOGNOME nato a Noci il 30/10/1974
avverso l’ordinanza del 01/08/2024 del Tribunale del riesame di Bari letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla dichiarazione di incompetenza per territorio; letta la memoria del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ricorre per l’annullamento dell’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del
riesame di Bari, in parziale riforma dell’ordinanza emessa il 4 luglio 2024 dal GIP del Tribunale di Trani nei confronti di NOME COGNOME per i reati di cui agl artt. 319-321 cod. pen., 356 e 640 cpv. n. 1, cod. pen., ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella interdittiva del divieto di contrattare con pubblica amministrazione per la durata di un anno e, ravvisata l’urgenza, essendo attuale il pericolo di reiterazione, ha contestualmente dichiarato l’incompetenza per territorio del GIP del Tribunale Trani in favore del GIP del Tribunale di Bari con trasmissione degli atti al P.m. in sede.
Il ricorrente censura esclusivamente il profilo della dichiarazione di incompetenza per territorio, ritenendo errata la decisione.
1.1. In particolare, con il primo motivo deduce l’erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 319-321 cod. pen. per avere il Tribunale ritenuto il reato di corruzione più grave rispetto agli altri reati contestati, connessi ex art 12 lett. c) cod. proc. pen., non avendo ravvisato l’identità del disegno criminoso tra i coindagati, chiamati a rispondere anche di reati più gravi o più risalenti.
Il ricorrente reputa errata la qualificazione della connessione indicata, atteso che per la corruzione è ravvisabile la connessione ai sensi dell’art. 12 lett. a) cod. proc. pen. trattandosi di reato a concorso necessario, a struttura bilaterale tra un soggetto qualificato, il pubblico ufficiale corrotto, e il pri corruttore, sicché non si tratta di connessione teleologica, ma di reato commesso da più persone in concorso tra loro e ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen. la competenza va attribuita al giudice competente per il reato più grave o al giudice competente per il primo reato, come nel caso di specie, da individuare nel giudice del Tribunale di Trani.
1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato di corruzione e all’art. 16 cod. proc. pen.
Il Tribunale ha individuato il momento consunnativo della corruzione nella dazione della tangente, avvenuta con versamento sul conto corrente della società RAGIONE_SOCIALE, amministrata dalla moglie del COGNOME, di una somma asseritamente dovuta per una prestazione d’opera, in realtà, destinata al Guerra pubblico ufficiale. Secondo il Tribunale con il versamento della somma presso la filiale di Capurso si sarebbe consumato il reato, dando per scontato che in quel luogo vi sarebbe stato l’incameramento del profitto, mentre è, invece, ignoto il luogo di percezione del profitto, atteso che dalla movimentazione bancaria emerge il prelievo della somma per la successiva consegna al Guerra, sicché non è noto il luogo in cui la somma pervenne nella effettiva disponibilità del pubblico ufficiale. Essendo, pertanto, ignoto il luogo di consumazione del reato più grave, trova applicazione il criterio sussidiario del luogo di consumazione del reato successivo in ordine di gravità, individuabile per il COGNOME nel reato di cui all’art. 110cod. pen. consumato in Canosa di Puglia; chiede pertanto, l’annullamento
dell’ordinanza limitatamente alla dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Trani.
2. Con memoria in data 8 gennaio 2025 il difensore del ricorrente chiede di dichiarare inammissibile il ricorso del P.m. per carenza di interesse. In particolare, il difensore segnala che la decisione sulla competenza non è vincolante per il P.m. titolare delle indagini, che non è tenuto a trasmettere gli atti all’ufficio del P.m. ritenuto competente, potendo proseguire l’attività investigativa; rileva che in caso di misura disposta ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen. gli atti devono essere trasmessi al P.m. che ha richiesto la misura, spettando a questi di accettare la decisione e trasmettere gli atti al suo omologo presso il giudice ritenuto competente per l’adozione di un nuovo titolo cautelare entro il termine di venti giorni o lasciar decadere la misura cautelare ad efficacia provvisoria emessa dal giudice incompetente e conservare la titolarità delle indagini. Richiama i princibl i affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte sul tema e sull’interesse che deve sorreggere l’impugnazione del P.m., ravvisabile solo nel caso in cui sia finalizzata ad ottenere l’adozione del nuovo titolo cautelare ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., invece, escluso nel caso in cui il P.m. contesti solo la dichiarazione di incompetenza, come nella fattispecie.
Deduce, altresì, l’erroneo riferimento del ricorrente alla connessione teleologica a fronte del chiaro richiamo nell’ordinanza impugnata alla connessione di cui all’art. 12 lett. b) cod. proc. pen. fondata sulla continuazione tra i reati ascritti ai diversi imputati, che, peraltro, il Tribunale ha ritenuto idoneo a determinare lo spostamento di competenza, non essendo l’identità del disegno criminoso comune a tutti gli indagati, in quanto gli altri coindagati rispondono anche di altri più gravi reati, sicché correttamente il Tribunale ha individuato il giudice competente avendo riguardo solo ai reati contestati al ricorrente, seppure in concorso con altri, con riferimento al reato più grave di corruzione.
Del tutto infondato è anche l’ultimo motivo, atteso che dalla stessa contestazione risulta che il versamento della somma di mille euro effettuato dal ricorrente con bonifico bancario costituiva la seconda tranche della tangente destinata al Guerra con conseguente insussistenza di incertezza o indeterminabilità del luogo in cui la tangente sarebbe pervenuta al pubblico ufficiale: ne deriva la corretta individuazione della competenza del Tribunale di Bari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione e mancanza di interesse.
Il ricorso del P.m. non mira ad ottenere un nuovo titolo cautelare dal proprio giudice, individuato come giudice territorialmente competente dal Tribunale del riesame, ma solo a rimuovere la decisione sulla competenza, ritenuta erronea, sicché, oltre a violare la ratio dell’art. 27 cod. proc. pen., che prevede in via eccezionale l’emissione di un titolo cautelare ad inefficacia differita da parte del giudice incompetente, il ricorrente non considera che alla mancata emissione del nuovo titolo cautelare da parte del giudice ritenuto competente consegue che la misura interdittiva è ormai divenuta inefficace.
In mancanza di ogni ricaduta sul piano cautelare, il ricorso non è, quindi, sorretto da un interesse concreto ed attuale (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270497; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251693; Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, COGNOME, dep. 2011, Rv. 249001).
Il problema origina dall’erronea trasmissione degli atti al P.m. presso il Tribunale di Bari anziché, ex art. 22, comma 1, codice di rito, al P.m. presso il Tribunale di Trani che aveva richiesto la misura, cui spettano le determinazioni conseguenti (Sez. U, n. 19214 del 23/04/2020, PMT c/ Giacobbe, Rv. 279092).
In detta sentenza espressamente si chiarisce (pag. 15) che oggetto di impugnazione non può essere il profilo della competenza, come già affermato da Sez. U, n. 42030 del 17/07/2014, Giuliano, Rv. 260242, secondo cui le pronunce sulla competenza sono sottratte al generale regime delle impugnazioni, in quanto affidate alla normativa in tema di conflitti, che individua quale giudice esclusivo la Corte di cassazione, deputata alla tutela di un interesse che è sottratto alla disponibilità delle parti ed a prescindere, dunque, dall’eventuale sussistenza di un interesse del Pubblico ministero a contestare la statuizione negativa sulla competenza adottata anche nell’incidente cautelare.
Ancora ,nelle pag. da 20 a 22 della stessa sentenza si affronta il tema dell’interesse che deve sorreggere ogni impugnazione, anche quella del pubblico ministero nell’incidente cautelare instaurato nella fase delle indagini preliminari, precisando che “qualora il giudice del riesame abbia altresì dichiarato l’incompetenza di quello che, omettendo di rilevarla, aveva accolto la richiesta cautelare, il risultato favorevole perseguibile dal pubblico ministero – cui per le ragioni già ricordate è preclusa la possibilità di sottoporre al sindacato di legittimità la decisione sulla competenza – è dunque esclusivamente quello di veder attribuita alla misura originariamente disposta l’efficacia interinale prevista dall’art. 27, previa conferma della sussistenza delle condizioni per la sua applicazione e dell’accertamento dell’urgenza delle esigenze cautelari rilevate”, quindi, per consentire l’intervento del giudice competente in presenza dell’urgenza di arginare le esigenze cautelari rilevate.
La sentenza prosegue affermando che, una volta disposta la misura ex art. 27 cod. proc. pen., gli atti devono essere trasmessi al pubblico ministero che l’ha richiesta (in questo senso Sez. 1, n. 974 del 16/12/2014, COGNOME, cit.), spettando a quest’ultimo valutare se accettare la decisione del giudice in merito alla competenza e trasmettere gli atti al suo corrispondente presso il giudice ritenuto competente perché solleciti l’emissione di un nuovo titolo cautelare ovvero lasciare che quello originario perda efficacia allo spirare del termine dei venti giorni, conservando però la titolarità dell’indagine e la possibilità di sollecitare allo stesso giudice una nuova valutazione sul punto, ad esempio alla luce dell’acquisizione di nuovi elementi. Né vi è ragione per cui tali conclusioni non valgano anche nel caso in cui l’incompetenza venga rilevata dal giudice dell’impugnazione cautelare, supplendo all’omissione di quello che ha applicato la misura. Anche in tal caso, infatti, la pronuncia sulla competenza è destinata ad esplicare i propri effetti esclusivamente con riguardo al provvedimento impugnato ed all’interno del procedimento incidentale che lo riguarda. Solo quando l’impugnazione sia finalizzata ad ottenere l’applicazione dell’art. 27 secondo la funzione che gli è propria, l’interesse a proporla può ritenersi effettivamente concreto, dovendosi per converso escludere la sua sussistenza qualora l’obiettivo perseguito consista sostanzialmente nella mera rimozione della decisione sfavorevole del giudice del riesame, atteso che in tal caso il ripristino temporaneo della misura non sarebbe proiettato verso la sua rinnovazione da parte del giudice competente. Ne consegue che è onere del pubblico ministero dedurre, a pena di inammissibilità, l’obiettivo effettivamente perseguito attraverso il ricorso, dovendosi, invece, implicitamente escludere la sussistenza della concretezza dell’interesse qualora egli impugni contestualmente anche la declaratoria sull’incompetenza, giacché tale comportamento risulta contraddittorio rispetto allo scopo di garantire l’urgenza cautelare in attesa dell’intervento del giudice competente. Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite furono dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione ad impugnare i motivi con i quali il pubblico ministero aveva censurato la decisione del Tribunale sull’incompetenza territoriale del G.i.p. emittente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.Analo g hi principi risultano affermati da Sez. U, n. 42030 del 17/07/2014, P.m. in proc. NOME e altri, Rv. 260242 in cui si precisa che l’espressa previsione – di cui all’art. 568, comma 2, cod. proc. pen. – di non impugnabilità delle statuizioni concernenti la competenza trova ragione nel fatto che, trattandosi di pronunce che possono dar luogo a conflitto di competenza, esse non soffrono di alcuna lacuna di garanzia giurisdizionale, rispondendo lo strumento processuale di verifica ad una scelta del legislatore, secondo criteri
di razionalità, speditezza e di opportunità processuale (Sez. 6, n. 2556 del 26/06/1995, COGNOME, Rv. 202468).
Alla luce di tali principi deve dichiararsi inammissibile il ricorso del P.m. per mancanza di interesse.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, 23 gennaio 2025
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