Impugnazione Incompetenza: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su un tema procedurale specifico: l’impugnazione per incompetenza. Quando un giudice dichiara di non essere competente a giudicare un caso e trasferisce gli atti a un altro ufficio giudiziario, è possibile contestare questa decisione direttamente in Cassazione? La risposta, come vedremo, è negativa, e le ragioni risiedono nella logica stessa del sistema processuale penale, volto a evitare inutili ritardi e a risolvere le questioni di competenza attraverso un meccanismo specifico.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza del Tribunale di Civitavecchia. Con tale provvedimento, il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti a un altro giudice ritenuto competente per il caso. L’imputato, non condividendo tale decisione, ha deciso di proporre ricorso per cassazione, cercando di ottenere l’annullamento del provvedimento.
La Decisione della Corte e l’Impugnazione per Incompetenza
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: i provvedimenti con cui un giudice dichiara la propria incompetenza non sono suscettibili di ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 568, comma 2, del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base di questa decisione è squisitamente processuale. Un’ordinanza che dichiara l’incompetenza non è un provvedimento ‘attributivo di competenza’, cioè non decide in via definitiva chi sia il giudice competente. Essa si limita a negare la propria competenza e a indicare un altro giudice.
Il sistema prevede un meccanismo alternativo per risolvere eventuali disaccordi tra giudici: il conflitto di competenza, disciplinato dall’articolo 28 del codice di procedura penale. Se anche il secondo giudice, ricevuti gli atti, si dichiara a sua volta incompetente, si crea un ‘conflitto negativo’ che viene deferito e risolto proprio dalla Corte di Cassazione. Permettere un’impugnazione immediata contro la prima dichiarazione di incompetenza sarebbe contrario alla logica di questo sistema, rischiando di frammentare e ritardare il processo.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
Sulla base di queste considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza di discussione, secondo quanto previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come diretta conseguenza, la condanna del ricorrente.
Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso inammissibile è tenuta al pagamento delle spese processuali e di una somma, ritenuta congrua in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha specificato che non vi erano elementi per escludere un profilo di colpa nella presentazione del ricorso, essendo il principio di non impugnabilità di tali provvedimenti ben consolidato. Questa decisione, quindi, non solo ribadisce una regola processuale fondamentale ma serve anche da monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti di ammissibilità prima di adire la Suprema Corte.
È possibile impugnare in Cassazione un provvedimento con cui un giudice dichiara la propria incompetenza?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che i provvedimenti con cui un giudice si dichiara incompetente non possono essere impugnati per cassazione, poiché non sono considerati attributivi di competenza e il sistema prevede un altro meccanismo per risolvere tali questioni.
Cosa accade se anche il secondo giudice, a cui vengono trasmessi gli atti, si ritiene incompetente?
In questo scenario si verifica un ‘conflitto di competenza’. La questione viene quindi rimessa alla Corte di Cassazione, che deciderà in via definitiva quale sia il giudice competente a trattare il procedimento, come previsto dall’art. 28 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile contro una dichiarazione di incompetenza?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in tremila euro, in quanto non sono stati ravvisati profili che potessero escludere la colpa nella proposizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 576 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 576 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 21/06/1981
avverso la sentenza del 06/04/2016 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
V dato avv -i -ger~ti;i udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che i provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente – l’elevazione del conflitto ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen. (Sez. 2 – , Sentenza n. 14094 del 01/02/2019, Rv. 275773 – 01);
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 7 dicembre 2023.