Impugnazione Inammissibile: L’Importanza di Scegliere il Rimedio Giusto nei Termini Corretti
Nel complesso mondo della procedura penale, la scelta del corretto strumento di impugnazione e il rispetto dei termini perentori sono elementi cruciali che possono determinare l’esito di una controversia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un’impugnazione inammissibile perché errata non può essere convertita nel rimedio corretto se presentata oltre i termini di legge. Analizziamo insieme questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un procedimento di prevenzione in cui era stata disposta una confisca di beni. Un soggetto, terzo ed estraneo a tale procedimento ma interessato ai beni confiscati, presentava un’istanza per ottenere la revoca della confisca. La Corte d’Appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la sua richiesta.
Contro questa decisione, il terzo ha proposto direttamente ricorso per cassazione. Tuttavia, la procedura corretta prevista dalla legge in questi casi è un’altra: l’interessato avrebbe dovuto proporre un’opposizione dinanzi alla stessa Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 667, comma 4, del codice di procedura penale, entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento.
La Questione Giuridica: Conseguenze dell’impugnazione inammissibile
La Corte di Cassazione si è trovata a dover decidere sulla sorte del ricorso presentato. La questione centrale era duplice:
1. Il ricorso per cassazione era il mezzo di impugnazione corretto?
2. In caso negativo, era possibile “convertire” o “riqualificare” l’impugnazione errata in quella corretta (l’opposizione), salvandone gli effetti?
Il ricorrente, infatti, non solo ha sbagliato lo strumento processuale, ma ha anche agito tardivamente. L’ordinanza della Corte d’Appello gli era stata notificata il 6 marzo 2025, quindi il termine di 15 giorni per proporre opposizione scadeva il 21 marzo 2025. Il ricorso per cassazione, invece, è stato presentato solo il 1° aprile 2025, ben oltre la scadenza.
Le Motivazioni della Cassazione sul caso di impugnazione inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su un ragionamento chiaro e lineare.
In primo luogo, ha confermato che il rimedio corretto avverso il decreto di rigetto dell’istanza di revoca della confisca non era il ricorso per cassazione, bensì l’opposizione davanti allo stesso giudice che aveva emesso il provvedimento. Questo è un passaggio fondamentale nel procedimento di esecuzione.
In secondo luogo, ha affrontato il tema della possibile conversione dell’impugnazione, prevista in via generale dall’articolo 568, comma 5, del codice di procedura penale. Questo principio di “conservazione degli atti” permette di considerare valido un ricorso anche se qualificato erroneamente dalla parte, a patto che siano rispettati alcuni requisiti.
La Corte ha però chiarito, richiamando consolidata giurisprudenza, che tale conversione non è possibile quando l’impugnazione, sebbene errata nella forma, è stata presentata in un termine superiore a quello massimo previsto per il rimedio corretto. Nel caso specifico, il ricorso è stato depositato dopo la scadenza del termine di 15 giorni per l’opposizione. La tardività ha quindi reso impossibile sanare l’errore procedurale.
Di conseguenza, l’impugnazione inammissibile è stata dichiarata tale senza formalità di procedura, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito sull’importanza della diligenza processuale. Evidenzia come la scelta del corretto strumento di impugnazione e, soprattutto, il rispetto dei termini di decadenza siano requisiti non negoziabili per poter far valere le proprie ragioni in giudizio. Un errore su questi aspetti può precludere definitivamente l’accesso alla giustizia, rendendo vana ogni successiva difesa nel merito. La decisione sottolinea che il principio di conservazione degli atti giuridici non può superare il principio di certezza del diritto, garantito dal rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge.
Cosa può fare un terzo interessato se la sua richiesta di revoca di una confisca di prevenzione viene rigettata?
Deve proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento di rigetto, ai sensi dell’art. 667, comma 4, del codice di procedura penale, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla notifica.
È possibile correggere un’impugnazione presentata a un giudice sbagliato o con un atto errato?
In linea di principio sì, grazie alla regola generale della conversione dell’impugnazione (art. 568, comma 5, c.p.p.). Tuttavia, questa regola non si applica se l’impugnazione errata è stata presentata dopo la scadenza del termine previsto per il rimedio corretto.
Quali sono le conseguenze di una impugnazione inammissibile per mancato rispetto dei termini?
L’impugnazione viene dichiarata inammissibile, il che impedisce al giudice di esaminare il merito della questione. Inoltre, come nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34409 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34409 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/01/2025 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, quale terzo interessato estraneo al procedimento di prevenzione, ricorre avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Palermo, Sezione Misure di prevenzione, quale giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di revoca della confisca;
Considerato che in tema di confisca di prevenzione, il terzo che non è stato parte del procedimento, può chiedere la revoca della confisca mediante incidente di esecuzione ed, in caso di decreto di rigetto, proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice, ai sensi dell’art. comma 4, cod. proc. pen., l’eventuale ordinanza di rigetto adottata all’esito dell’opposizione è infine, suscettibile di ricorso in cassazione (Sez. 6, Ordinanza n. 21741 del 10/04/2018, Barbieri Rv. 273041 – 01, in una fattispecie relativa a procedimento discipliNOME dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, in cui la Corte ha convertito in opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione proposto dall’interessato direttamente avverso il rigetto della richie di revoca della confisca);
Considerato anche che, nel caso in esame, COGNOME non ha provveduto ad impugnare ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. l’ordinanza di rigetto, con l’opposizione da proporsi a pena di
decadenza nei quindici giorni dalla notifica della decisione, bensì ha proposto dir ricorso per cassazione;
Considerato inoltre che la possibilità di riqualificare il ricorso come opposizio della regola generale di cui al quinto comma dell’art. 568 cod. proc. pen. deve aver negativa nel caso di specie, alla luce del principio per cui tale regola non è applica l’impugnazione non consentita sia stata presentata in un termine superiore a quello previsto per il rimedio correttamente esperibile (cfr. Sez. 5, n. 50946 del 19/10/20 Rv. 271462 – 01; Sez. 5, n. 40053 del 4 luglio 2014, COGNOME, Rv. 263425; da ultimo n. 22592 del 02/02/2022, Rv. 283119 – 01, ha affermato che la regola di cui all’art. 56 5, cod. proc. pen., secondo cui l’impugnazione è ammissibile indipendentemente qualificazione ad essa data dalla parte, sicché, se proposta a giudice incompetente, qu trasmette gli atti a quello ritenuto competente, non è applicabile ove la parte non abbi le formalità prescritte per il mezzo di impugnazione risultante dalla conversione.): difat proposto in luogo dell’opposizione risulta non essere tempestivo ai sensi dell’art. 667 cod. proc. pen., in quanto l’ordinanza è stata notificata il 6 marzo 2025 e il termine giorni è decorso il 21 marzo 2025, mentre il ricorso per cassazione è stato presentato 1 aprile 2025;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in questa tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi d comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025
Il consi li re estensore
Il Presidente