Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22511 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22511 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a VLORE( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/07/2023 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l’appel proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Giudice di pace di Catania che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, condannandolo alla pena di euro 3.400 di ammenda. Trattandosi di sentenza di condanna al pagamento di pena pecuniaria, non appellabile, ai sensi dell’art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e poic doglianze erano esclusivamente di merito, il Tribunale ha ritenuto che era proprio l’appello strumento impugnatorio che la parte aveva inteso adottare, cosicché, ai sensi dell’art. 59 comma 2, cod. proc. pen., ne ha dichiarato l’inammissibilità.
NOME COGNOME ricorre, con rituale ministero difensivo, avverso l’ordinanza sopra indic affidandosi a tre motivi.
Con il primo motivo, il difensore del condannato lamenta la mancata riqualificazion dell’appello da parte del Tribunale in ricorso per cassazione.
Con il secondo motivo, il difensore del condannato lamenta la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 143 e 175 cod. proc. pen. per la mancata traduzione del sentenza di condanna in lingua albanese, assumendo che il condannato non sia in grado di comprendere la lingua italiana.
Con il terzo motivo, il difensore del condannato, sulla base dell’omessa traduzione del sentenza di condanno nella lingua del condannato alloglotta, sollecita la rimessione in termi con revoca del passaggio in giudicato della sentenza, per impugnare la sentenza una volta che questa sia stata tradotta.
Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilit ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, questo Collegio ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto riqualifica l’atto impugnatorio dichiarato inammissibile, quale atto di appello, come ricorso per cassazio sulla base dell’orientamento di questa Corte secondo cui «In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedime nonché l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’
impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previ adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221 – 01). A ciò consegue l’annullamento senza rinvio dell’ord impugnata.
Il ricorso, tuttavia, è inammissibile, ai sensi dell’art. 613, comma 1, cod. perché il difensore che l’ha sottoscritto nell’interesse del condannato non è iscritto cassazionisti, ovverosia dei difensori abilitati a difendere dinanzi alle giurisdizion la conversione del mezzo di impugnazione può consentire di derogare alle norm formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 3 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119 – 01).
r,e GLYPH j GLYPH o iJp ektg 3. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere accoitoo r Frr , r -iv9 impugnata deve essere annullata senza rinvio;e>xpalificato comìrncurso -per cassazione l’appello proposto da NOME avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Catania 8//3/2022, ( dichiaraPinammissibile il ricorso e condanna -N ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e, qualificato come ricorso per cas l’appello proposto da NOME avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di C data 8.03.2022, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 23 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr sident