Impugnazione Inammissibile: La Cassazione e i Rischi di un Ricorso Prematuro
Nel complesso panorama della procedura penale, la tempistica delle impugnazioni gioca un ruolo fondamentale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: presentare un ricorso prima del deposito delle motivazioni della decisione impugnata può portare a una dichiarazione di impugnazione inammissibile. Questo articolo analizza la decisione e le sue importanti implicazioni pratiche per gli operatori del diritto.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una misura cautelare personale disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di un tribunale. L’interessato presentava un’istanza di riesame al Tribunale della Libertà competente, che accoglieva la sua richiesta, annullando o modificando la misura.
Contro questa decisione, il Pubblico Ministero presso un altro tribunale proponeva ricorso per Cassazione. La particolarità, e il punto nodale della questione, risiedeva nel fatto che il ricorso veniva presentato sulla base del solo dispositivo dell’ordinanza del Tribunale del Riesame, ovvero prima che quest’ultimo avesse depositato le motivazioni che spiegavano le ragioni della sua decisione. Il motivo del ricorso del PM si fondava sulla presunta incompetenza del GIP che aveva emesso la misura originaria.
La Questione Giuridica: Impugnare senza Conoscere le Ragioni?
Il cuore del problema sottoposto alla Suprema Corte era il seguente: è valido un ricorso basato esclusivamente sulla parte decisionale di un provvedimento, senza attendere la pubblicazione delle argomentazioni che lo sostengono?
La regola generale vuole che l’impugnazione si confronti criticamente con la motivazione del giudice precedente, evidenziandone errori di diritto o di logica. Tuttavia, la giurisprudenza ammette, in casi eccezionali, che si possa impugnare il solo dispositivo. La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a definire i confini di questa eccezione.
Le Motivazioni sull’Impugnazione Inammissibile
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha chiarito con fermezza i presupposti per un’impugnazione “prematura”. I giudici hanno specificato che la presentazione di un’impugnazione prima del deposito della motivazione non è, di per sé, una causa automatica di inammissibilità.
Tuttavia, affinché tale impugnazione sia valida, è indispensabile che le censure sollevate si riferiscano a vizi ed errori “evincibili inequivocabilmente dal solo dispositivo”. In altre parole, il difetto della decisione deve essere così palese da poter essere compreso e apprezzato leggendo unicamente la statuizione finale del giudice, senza alcun bisogno di consultare le sue argomentazioni.
Nel caso specifico, il Pubblico Ministero lamentava l’incompetenza del primo giudice. La Cassazione ha osservato che questa presunta incompetenza non era in alcun modo desumibile dal dispositivo emesso dal Tribunale del Riesame. Per capire se e perché il Tribunale della Libertà avesse (o meno) considerato tale incompetenza, era essenziale leggere le sue motivazioni. Poiché il ricorso era stato depositato prima di poter accedere a tali motivazioni, risultava basato su mere supposizioni e non su critiche a un ragionamento esplicitato. Di conseguenza, è stata dichiarata l’impugnazione inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito fondamentale sulla corretta prassi processuale. La fretta di impugnare una decisione sfavorevole non deve mai prevalere sulla necessità di fondare il proprio ricorso su basi solide e concrete. La decisione della Cassazione consolida il principio secondo cui, salvo casi eccezionali di vizi macroscopici e auto-evidenti nel dispositivo, è obbligatorio attendere il deposito delle motivazioni prima di presentare un’impugnazione. Agire diversamente comporta il rischio quasi certo di una declaratoria di inammissibilità, con conseguente spreco di tempo e risorse processuali e la cristallizzazione della decisione che si intendeva contestare.
È possibile impugnare un’ordinanza prima che il giudice ne depositi le motivazioni?
Sì, ma solo a condizioni molto restrittive. Secondo la Corte, è possibile solo se i vizi denunciati sono chiaramente ed inequivocabilmente desumibili dal solo dispositivo (la parte decisionale), senza alcuna necessità di fare riferimento alla motivazione.
Perché il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
L’impugnazione è stata dichiarata inammissibile perché i motivi del ricorso, relativi alla presunta incompetenza del primo giudice, non erano evidenti dal solo dispositivo dell’ordinanza impugnata. Per valutare tali motivi, sarebbe stato necessario attendere e leggere la motivazione completa.
Qual è il principio generale ribadito dalla Corte di Cassazione?
Il principio è che la presentazione di un’impugnazione prima del deposito della motivazione non è di per sé causa di inammissibilità, a patto che le censure si riferiscano ad aspetti della decisione che si possono capire in modo inequivocabile dal solo dispositivo. Se è necessario conoscere il ragionamento del giudice, l’impugnazione è prematura e quindi inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32629 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32629 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a VALDERICE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/02/2024 del TRIB. LIBERTA di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso, proposto dal AVV_NOTAIO ministero del tribunale di Marsala avverso il dispositivo della ordinanza con cui il tribunale del riesame ha accolto l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di COGNOME NOME, proposto in mancanza di previo avvenuto deposito delle relative motivazioni, è inammissibile, siccome presentato per ragioni e vizi, quale la assenza dei motivi della ritenuta incompetenza del Gip del tribunale di Messina, autore della ordinanza applicativa di misura cautelare personale impugnata, non desumibili di per sé dal citato dispositivo. Come noto, infatti, la presentazione dell’impugnazione prima del deposito della motivazione non è di per sé causa d’inammissibilità, purchè le censure dedotte si riferiscano ad aspetti della decisione evincibili inequivocabilmente dal solo dispositivo ed il vizio denunciato sia apprezzabile senza necessità di fare riferimento alla motivazione. (In applicazione del principio la RAGIONE_SOCIALE. ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto l’imputato lamentava l’omesso esame su tutte le richieste avanzate nei motivi di appello e nei motivi aggiunti). (Sez. 2, n. 50099 del 15/09/2017 Rv. 271331 01). Tale non è il caso in esame.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 24/05/2024.