Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28427 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28427 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Oderzo il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 28/11/2023 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha dichiarat inammissibile il gravame proposto dall’imputato NOME COGNOME avverso l sentenza emessa il 16 marzo 2023 dal Giudice per le indagini preliminari d Tribunale di Treviso con la quale il predetto è stato riconosciuto responsabil reato di calunnia e condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusio sostituita in quella di lavori di pubblica utilità, rilevando la inappellabili sentenza ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzo del difensore, deduce con unico motivo inosservanza del combinato disposto degli artt. 591, 593 comma 3 e 568, comma 5, cod. proc. pen. assumendo che la Corte di appello ha confuso il concetto di inappellabilità con quello d impugnabilità, dovendosi convertire il proposto appello in ricorso per cassazi ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
E’ pervenuta memoria difensiva nell’interesse del ricorrente che, pu riportandosi alla istanza di rinvio formulata contestualmente alla istanz trattazione orale del ricorso, ha sollecitato la Corte a: a) annullare la de della Corte territoriale, rinviando al giudice competente, affinché faccia b governo del disposto degli artt. 591, 593 co.3 e 568 co.5 c.p.p. e, qualif l’impugnazione del 27/07/2023 quale ricorso per cassazione, trasmettere gli a al Giudice di legittimità; b) in applicazione del principio di economia processu qualificare autonomamente l’atto di impugnazione del 27/07/2023 come ricorso di legittimità e decidere sui motivi ivi indicati.
All’odierna udienza, rigettata l’istanza di rinvio del difensore come ordinanza emessa in dibattimento, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Del tutto correttamente la Corte di appello ha dichiarato l’inammissibil dell’appello, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., trattan impugnazione proposta avverso sentenza che aveva applicato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, risultando manifestamente infondata la pre
contestualmente avanzata dall’appellante di convertire il gravame in ricorso cassazione.
Deve essere ribadito l’orientamento più volte affermato che è inammissibil l’impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto, nel caso in cui dall’esame dell’atto emerga che la parte abbia intenzionalme interposto il mezzo di gravame non consentito dalla legg (Sez. 4, n. 1441 del 21/11/2023 dep.2024,Verrucci, Rv. 285634), chiarendosi condivisibilmente che «il giudice ha il potere-dovere di provvedere all’appropri qualificazione del gravame, privilegiando, rispetto alla formale apparenza, volontà della parte di attivare il rimedio all’uopo predisposto dall’ordinam giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvez non alla modifica della volontà reale dell’interessato, al giudice non è conse sostituire il mezzo d’impugnazione effettivamente voluto e propriament denominato (ma inammissibilmente proposto dalla parte) con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamene ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può par di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di ret ope iudicis, ma di una infondata pretesa, da sanzionare con l’inammissibilità».
Nella specie, come risulta dallo stesso ricorso che riporta l’atto di grav dichiarato inammissibile, lo stesso difensore, nel proporlo, ha affermato di « sconoscere la dubbia appellabilità della sentenza in base alla nuova formulazio del disposto dell’art. 593 c.p.p.», invitando contestualmente la Corte di appe convertire il gravame ai sensi dell’art. 568, comma 5, c.p.p., asserendo anch meramente ipotetica discutibilità del consenso ex art. 545-bis cod. proc. pen. dell’imputato «per un consiglio erroneo del suo allora difensore» e così «viziat errore evidente, indotto dalla sciagurata decisione altrui».
Pertanto, ricorre nella specie la intenzionalità della parte di proporr mezzo di impugnazione non previsto dalla legge, e non può darsi luogo alla pretes conversione del mezzo di impugnazione in ricorso per cassazione – che peraltr non potrebbe trovare accesso in ragione delle censure in fatto, ancorché sotto veste formale della violazione dell’art. 368 cod. pen., in ordine alla sussi dell’elemento psicologico del reato proposte con l’atto, non essendo in alcun mo apprezzabile la mera ipotesi avanzata nell’atto di gravame in ordine alla vali del consenso espresso dall’imputato alla applicazione della pena sostitutiva.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/06/2024.