Impugnazione Inammissibile: Quando la Mancanza di Specificità Costa Caro
Nel mondo del diritto processuale, la forma è sostanza. Un ricorso, per quanto fondato nel merito, può naufragare prima ancora di essere esaminato se non rispetta i rigidi requisiti formali imposti dalla legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione inammissibile, a causa della mancanza di specificità dei motivi, possa non solo precludere la discussione del caso, ma anche comportare significative conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una richiesta, apparentemente semplice, avanzata da un detenuto: ottenere l’autorizzazione per inviare una lettera a un altro detenuto. Il Magistrato di Sorveglianza accoglieva l’istanza. Tuttavia, questa decisione è stata oggetto di un’impugnazione che ha portato il caso fino al Tribunale della Libertà, il quale ha emesso una propria ordinanza. Contro quest’ultima decisione, il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, portando la questione all’attenzione della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una decisione netta, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono entrati nel merito della questione (cioè, se il detenuto avesse o meno il diritto di inviare la lettera o se il provvedimento fosse corretto), ma si sono fermati a un livello precedente, quello dei presupposti processuali. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse irricevibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché l’Impugnazione è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali, entrambi legati a vizi procedurali del ricorso.
Il primo e principale motivo di inammissibilità riguarda la violazione del principio di specificità dei motivi di impugnazione. La legge richiede che chi presenta un ricorso non si limiti a esprimere un generico dissenso, ma articoli critiche precise e puntuali contro il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato. Nel caso di specie, il ricorso era generico e non si confrontava affatto con le argomentazioni del Tribunale della Libertà. Richiamando consolidata giurisprudenza, tra cui una nota sentenza delle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che un’impugnazione priva di specificità equivale a un’impugnazione non presentata.
Il secondo motivo, strettamente collegato al primo, è ancora più radicale. Il Tribunale della Libertà aveva già evidenziato che il provvedimento originario del Magistrato di Sorveglianza non era suscettibile di alcun tipo di impugnazione. L’art. 18-ter, comma 6, dell’Ordinamento Penitenziario non prevede la possibilità di appellare questo genere di decisioni. Il ricorso in Cassazione non ha minimamente affrontato questo punto cruciale, ignorando di fatto il cuore della decisione che intendeva contestare. Questa omissione ha reso l’impugnazione inammissibile in quanto non si è confrontata con la ratio decidendi del provvedimento precedente.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito sull’importanza del rigore tecnico nella redazione degli atti giudiziari. La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità, ma una sanzione processuale che impedisce l’accesso alla giustizia nel merito e comporta conseguenze economiche dirette. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria serve a scoraggiare ricorsi presentati senza la dovuta diligenza e senza solide basi giuridiche. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: un’impugnazione deve essere un dialogo critico e specifico con la decisione impugnata, pena la sua totale irricevibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni: era privo del requisito della ‘specificità dei motivi’, non contestando in modo puntuale le argomentazioni della decisione impugnata, e ignorava completamente la motivazione centrale del provvedimento precedente, che stabiliva l’inappellabilità dell’atto originario.
Qual era l’oggetto del provvedimento originale?
Il provvedimento originale era una decisione di un magistrato di sorveglianza che accoglieva l’istanza di un detenuto di inoltrare una missiva a un altro detenuto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36442 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36442 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/05/2025 del TRIB. LIBERTA di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono del tutto privi del requisito d specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), atteso che gli stessi non si confrontano con il percorso logico del provvedimento impugNOME che ha ritenuto che il provvedimento originario (una decisione del magistrato di sorveglianza di accoglimento dell’istanza del detenuto di inoltro di una missiva ad altro detenut non fosse suscettibile di alcun tipo di impugnazione, non essendo il potere di impugnazione di tale tipo di provvedimenti previsto dall’art. 18-ter, comma 6, ord. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2025
Il consigliere estensore