Impugnazione Inammissibile: Quando il Ricorso non Supera il Vaglio della Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: i motivi di ricorso devono attenersi scrupolosamente ai limiti previsti dalla legge. Quando ciò non avviene, l’esito è una declaratoria di impugnazione inammissibile, con conseguente condanna alle spese per il ricorrente. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i confini della contestazione in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Pavia. L’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di portare la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, contestando un aspetto specifico della decisione di primo grado.
I Motivi di una Impugnazione Inammissibile
Il cuore della questione risiede nella natura del motivo addotto dal ricorrente. Egli lamentava una presunta ‘omessa valutazione ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale’. Tuttavia, la Corte ha immediatamente rilevato come tale censura fosse estranea ai casi tassativamente previsti dall’articolo 448, comma 2 bis, del codice di procedura penale, norma che disciplina specificamente le impugnazioni in determinati contesti procedurali.
La legge, infatti, elenca in modo esplicito e non ampliabile i motivi per cui una sentenza di questo tipo può essere contestata. Proporre un ricorso basato su ragioni non contemplate in tale elenco chiuso equivale a presentare un atto privo dei requisiti di ammissibilità richiesti.
La Tassatività dei Motivi di Ricorso
Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione è un cardine del nostro sistema processuale. Esso garantisce certezza del diritto e impedisce che il processo si dilunghi in contestazioni generiche o non pertinenti. La Corte ha semplicemente applicato questo principio, rilevando che il motivo sollevato dal ricorrente non rientrava nel catalogo legale dei vizi denunciabili.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, con motivazione sintetica ma estremamente chiara, ha dichiarato l’impugnazione inammissibile. I giudici hanno spiegato che il ricorso era stato ‘proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.’. Non vi era quindi spazio per un esame nel merito della doglianza, poiché l’atto introduttivo era viziato alla radice.
Come conseguenza diretta e inevitabile della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha applicato le disposizioni di legge che prevedono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha stabilito il versamento di una somma, quantificata in via equitativa in 3.000,00 Euro, in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza del rigore tecnico nella redazione degli atti di impugnazione. La scelta dei motivi di ricorso non è libera, ma vincolata a precise disposizioni normative. Tentare di forzare la mano, sollevando questioni non permesse, porta non solo al rigetto del ricorso ma anche a significative sanzioni economiche. La decisione sottolinea come la conoscenza approfondita delle norme procedurali sia essenziale per tutelare efficacemente i diritti nel processo penale, evitando esiti controproducenti per l’assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato proposto per un motivo non incluso nell’elenco tassativo previsto dall’articolo 448, comma 2 bis, del codice di procedura penale.
Quale motivo specifico ha sollevato il ricorrente?
Il ricorrente ha contestato la mancata valutazione della sentenza ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale, una ragione che la legge non ammette per questo tipo di impugnazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 Euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7037 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7037 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che l’impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. censurando l’ome valutazione ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrent pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa dell ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Deciso il 29.01.2024