Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17670 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17670 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, n. in Albania DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza n. 22/23 del Tribunale di Firenze del 29/12/2023
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze in funzione di giudice del riesame ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’estradando COGNOME avverso l’ordinanza della Corte di appello di Firenze di rigetto della richiesta di revoca della misura coercitiva attualmente applicata nei suoi confronti (obbligo di dimora nel Comune di Torino con permanenza in casa in orario notturno ed altre prescrizioni accessorie) in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea, investita da questa Corte di cassazione con rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato CDFUE.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’estradando, che deduce l’inosservanza dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., sostenendo che pur avendo dichiarato inammissibile l’appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, comma 7, legge n. 69 del 2005 e 719 cod. proc. pen., il Tribunale avrebbe dovuto trasmetterlo al giudice competente ai sensi dell’art. 586, comma 5 ult. parte, cod. proc. pen. quale previsione di portata AVV_NOTAIO
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Pacifica la circostanza che il ricorso avverso i provvedimenti di natura cautelare adottati dalla Corte di appello in pendenza di procedura passiva di mandato di arresto europeo debba essere presentato alla Corte di Cassazione e non al Tribunale del riesame, in virtù del rinvio recettizio operato dall’art. 9 settimo comma, L. n. 69 del 2005 all’art. 719 cod. proc. pen. (tra molte Sez. 6, n. 24891 del 11/06/2015, COGNOME, Rv. 263816; Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, COGNOME, Rv. 254418), va disattesa anche la doglianza subordinata.
Il precetto di cui al comma 5 dell’art. 568 cod. proc. pen., secondo cui l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l’erronea attribuzione del nomen juris non può pregiudicare l’ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l’interessato, ad onta dell’inesatta “etichetta”, abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di
provvedere all’appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all’uopo predisposto dall’ordinamento giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell’interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d’impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica ope iudicis, ma di una infondata pretesa da sanzionare con l’inammissibilità (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336).
Nel caso di specie, a fronte di un assetto normativo chiaro e di un panorama giurisprudenziale univoco, il ricorrente ha, dunque, deliberatamente scelto di azionare un mezzo d’impugnazione non previsto dalla legge, da cui la legittimità dell’impugnata ordinanza d’inammissibilità.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 marzo 2024
Il Presidente