Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 193 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 193 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ACIREALE il 09/06/1968
avverso il decreto del 02/02/2023 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 2 novembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato NOME COGNOME
Con atto del 31 dicembre 2022 il condannato ha presentato nuova domanda di affidamento in prova.
Con decreto del 2 febbraio 2023 il presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile l’istanza in quanto mera riproposizione di una precedente già respinta.
Con atto del 3 febbraio 2023 il condannato ha presentato opposizione ex art. 71-sexies, comma 2, ord. pen. sostenendo che essa conteneva elementi nuovi non valutati nella precedente ordinanza, ovvero l’intervenuta concessione medio tempore di due permessi premio.
Con decreto del 9 marzo 2023 il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l’opposizione.
Con “atto di impugnazione” del 21 marzo 2023 il condannato chiede che la Suprema Corte di Cassazione voglia, riqualificata in ricorso per Cassazione l’opposizione ex articolo 71-sexies presentata il 3 febbraio 2023, accoglierne le deduzioni in essa spiegate.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
L’opposizione del 3 febbraio 2023 deve essere riqualificata in ricorso per cassazione, come chiesto dal ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ritenuto che “il decreto con cui i presidente del tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile l’istanza di misure alternative (nella specie la misura della detenzione domiciliare) è suscettibile di ricorso per cassazione e non già di opposizione al tribunale, stante l’applicabilità dell’art. 666 cod. proc. pen. come richiamato dall’art. 678 cod. proc. pen. con conseguente abrogazione della procedura prevista dall’art. 71 sexies ord. pen.” (Sez. 1:Sentenza n. 44572 del 09/12/2010, NOME, Rv. 248994).
Secondo questa interpretazione giurisprudenziale, è stato, pertanto, implicitamente abrogato l’art. 71 sexies ord. pen., che dispone in questo modo: “Il decreto è comunicato entro cinque giorni all’interessato, il quale ha facoltà di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla comunicazione stessa facendo richiesta di trattazione”.
Con l’opposizione del 3 febbraio 2023 il ricorrente aveva, pertanto, commesso un errore nell’individuare lo strumento d’impugnazione. Quando la parte sbaglia nello scegliere il mezzo di impugnazione, però, il giudice che lo riceve non deve provvedere su di esso, ma, effettuata una valutazione preliminare sulla impugnabilità del provvedimento e sulla esistenza della volontà di impugnarlo, è tenuto a trasmetterlo al giudice competente per la decisione, in applicazione della norma generale dell’art. 568, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen. (Sez. U, Ordinanza n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME Rv. 220221: “In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato
è
dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente”).
Dichiarando inammissibile l’opposizione ex art. 71-sexies ord. pen., il giudice del merito ha, pertanto, violato tale principio di diritto.
Sotto tale profilo, pertanto, il ricorso deve essere accolto ed il decreto del 9 marzo 2023, con cui è stata decisa l’opposizione, deve essere annullato senza rinvio.
A questo punto occorre passare a valutare come ricorso l’atto di opposizione a suo tempo proposto dalla parte.
Quale ricorso, esso deve essere dichiarato inammissibile.
L’opposizione riqualificata in ricorso si sostanzia, infatti, in poche righe, prive di sviluppo di motivi; in esse è introdotto un unico argomento, ovvero che l’aver il condannato ottenuto nelle more un permesso premio di giorni otto, più lungo del precedente che pure gli era stato concesso per giorni tre, rendeva la nuova istanza di misura alternativa non una mera riproposizione della precedente.
Questo argomento, però, oltre a non essere rilevante in concreto per superare la preclusione, non rendendo l’istanza di misura alternativa cliversvispetto alla precedente già respinta, non era documentato in alcun modo, ed era, pertanto, introdotto nella opposizione, riqualificata in ricorso, in violazione del principio di autosufficienza dello stesso (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11 aprile 2017, COGNOME, rv. 270071; Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10 novembre 2015, RAGIONE_SOCIALE, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 1° marzo 2013, Natale, rv. 256723; per una applicazione del principio anche al di fuori del vizio di motivazione v. Sez. 4, Sentenza n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, PG in proc. Conti, Rv. 273261).
Riqualificata l’opposizione come ricorso, essa, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
Non segue pronuncia sulle spese di procedimento e sulla condanna alla sanzione pecuniaria, perché sulla procedura non vi è stata soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e, qualificata l’opposizione come ricorso, lo dichiara inammissibile. Così deciso il 25 ottobre 2023
Il consigliere estensore
Il presidente