Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35925 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35925 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 02/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
UP – 02/10/2025 R.G.N. 18132/2025 Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso presentato da:
avverso la sentenza del 10/12/2021 del Tribunale di Reggio Calabria
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO
Avverso tale sentenza l’imputata propone appello, convertito in ricorso per cassazione.
2.2. Col secondo motivo deduce l’intervenuta prescrizione del reato.
Il ricorso Ł inammissibile.
Tuttavia, questa Corte (Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 277945 – 01; Sez. 3, n. 14720 del 13/03/2024, Tricomi, n.m.; Sez. 3, n. 29218 del 02/07/2025, COGNOME, n.m.) ha anche affermato che Ł inammissibile l’impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall’esame dell’atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge.
Laddove, invece, il mezzo di impugnazione abbia le caratteristiche, sostanziali e formali, dello strumento di rivalutazione processuale esperibile, in via astratta, di fronte al giudice prescelto, ed emerga in termini di chiarezza che esso sia stato consapevolmente utilizzato per come lo stesso appare dalla parte ricorrente, non entra in gioco la tematica relativa all’incompetenza del giudice adito, essendo questo astrattamente competente, ma esclusivamente la questione della inammissibilità del mezzo di impugnazione effettivamente e consapevolmente adottato dalla parte ricorrente. In una tale fattispecie non viene, quindi, in discussione la necessità di procedere alla trasmissione degli atti al giudice competente, ma solo la valutazione della ammissibilità o meno nel caso concreto del mezzo processuale da parte del giudice in astratto competente per quello.
E’ invece astrattamente ammissibile il secondo motivo, relativo alla prescrizione del reato; la doglianza, tuttavia, in concreto Ł generica.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Così Ł deciso, 02/10/2025
P.Q.M.
Il Presidente NOME COGNOME