Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4194 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4194 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Dolianova il 04/06/1964
avverso l’ordinanza del 10/04/2024 della Corte di Appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni depositate dalle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 10 aprile 2024 con la quale la Corte di appello di Cagliari, dichiarando inammissibile l’appello proposto dall’imputato non essendo l’atto di gravame corredato dalla dichiarazione o elezione di domicilio, ha confermato la sentenza del 20 marzo 2023 con cui il Tribunale di Cagliari lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione e 400,00 euro di multa in relazione al reato di appropriazione indebita.
Il ricorrente lamenta, con il primo e il secondo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 3, 24, 111, 117 Cost. e 2 CEDU nonché 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La difesa ha evidenziato che il ricorrente, sebbene non avesse ricevuto alcun avviso ad eleggere domicilio nel corso del procedimento, avrebbe depositato elezione di domicilio in data 23 gennaio 2024 e, quindi, successivamente alla proposizione dell’atto di appello, ma ben tre mesi prima della valutazione in ordine all’ammissibilità dell’impugnazione.
Il ricorrente ha affermato, inoltre, che il testo dell’art. 161 cod. proc. pen. sarebbe idoneo a trarre in inganno il soggetto sottoposto ad indagini nella parte in cui prevede che, nel primo atto compiuto in sua presenza, lo stesso venga invitato ad eleggere o dichiarare domicilio anche in relazione alla notifica della citazione a giudizio ai sensi dell’art. 601 cod. proc. pen., senza specificare che tale elezione di domicilio non sarà efficace nel giudizio di appello in caso di proposizione di gravame da parte dell’imputato.
A giudizio della difesa, l’art. 601 cod. proc. pen., non prevedendo che l’imputato sia avvisato delle gravi ed irrimediabili conseguenze della mancata produzione della dichiarazione/elezione di domicilio in caso di impugnazione, sarebbe lesivo dei diritti di difesa, con conseguente incostituzionalità dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
In particolare, la difesa ha eccepito l’incostituzionalità dell’art. 581, comma Iter, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che l’elezione/dichiarazione di domicilio debba essere necessariamente depositata unitamente all’atto di impugnazione, segnalando l’irragionevolezza di una norma che esclude la possibilità di depositare l’atto prima della valutazione dell’ammissibilità dell’impugnazione e dell’adozione dell’ordinanza di cui all’art. 591 cod. proc. pen.
Il ricorrente ha segnalato, infine, la disparità di trattamento tra la fattispecie in esame ed altre ipotesi analoghe (in particolare, possibilità per l’appellante che deposita tempestivamente l’elezione di domicilio di modificare tale elezione in un momento successivo al deposito dell’atto di appello nonché mancata previsione di tale adempimento per l’imputato non appellante).
Il difensore del ricorrente, in data 16 settembre 2024, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
1.1. Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui, per le impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, la dichiarazione o elezione di
domicilio, doveva essere depositata contestualmente all’atto di appello (o quantomeno indicata ai fini di un suo pronto reperimento nel fascicolo se precedentemente rilasciata), trattandosi di manifestazione indefettibile della consapevole volontà di impugnare, sicché la sua successiva formazione ed allegazione, pur se in data antecedente all’inizio del giudizio di impugnazione, determina in ogni caso l’inammissibilità del gravame (v., Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, Pasquale, Rv. 286088-01; Sez. 2, n. 24299 del 09/04/2024, COGNOME, Rv. 286538-01; Sez. 2, n. 27774 del 23/05/2024, COGNOME, Rv. 286634-01 nonché l’informazione provvisoria nr. 15/24 delle Sezioni Unite del 24/10/2024, ric. COGNOME, RG n. 6578/24, secondo cui la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione).
1.2. L’avvenuta abrogazione dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. ad opera dell’art. 2, comma 1-quinquies lett. o) della I. 9 agosto 2024, n. 114, non ha pertanto alcuna incidenza nella fattispecie, atteso che, in assenza di una disciplina transitoria, non può che farsi applicazione, per le impugnazioni quale la presente – proposta nella vigenza della norma in esame, al principio tempus regit actum, che regola la successione nel tempo delle leggi penali.
1.3. Anche la questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., è manifestamente infondata.
L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non comporta, infatti, alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma si limita a regolare le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (vedi, Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, COGNOME, Rv. 285900-01; da ultimo, Sez. 3, n. 41244 del 04/07/2024, NOME, non massimata).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, in data l8 dicembre 2024
Il
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NOME
Il Presidente