Impugnazione Inammissibile: L’Errore Procedurale che Costa Caro
Nel complesso mondo della giustizia, la forma è sostanza. Scegliere lo strumento processuale corretto per far valere le proprie ragioni è un passo fondamentale, il cui fallimento può precludere ogni possibilità di successo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un errore nella scelta del mezzo di impugnazione possa portare a una dichiarazione di impugnazione inammissibile, con conseguenze non solo processuali ma anche economiche. Questo caso sottolinea l’importanza di conoscere le specifiche regole che governano i ricorsi contro le decisioni del Giudice di Pace.
I Fatti del Caso: Un Appello Sbagliato
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Naso, con la quale un imputato veniva condannato al pagamento di una sola pena pecuniaria. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputato decideva di impugnarla, presentando quello che a tutti gli effetti era un atto di appello. In questo atto, la difesa non sollevava questioni relative a violazioni di legge o a difetti di motivazione, ma contestava direttamente la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operata dal primo giudice, chiedendo una nuova valutazione nel merito.
L’atto veniva quindi trasmesso alla Corte di Cassazione, l’organo competente a giudicare in questi casi, come vedremo a breve.
La Decisione della Corte: l’Impugnazione Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato l’atto, ha dichiarato l’impugnazione inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché l’Impugnazione è Inammissibile?
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un principio procedurale preciso, sancito dall’art. 37 del D.Lgs. 274 del 2000, che regola il procedimento penale davanti al Giudice di Pace. Questa norma stabilisce che le sentenze del Giudice di Pace che condannano l’imputato alla sola pena pecuniaria sono impugnabili esclusivamente con il ricorso per cassazione.
Il ricorso per cassazione, è bene ricordarlo, è un mezzo di gravame ‘limitato’: non consente di ridiscutere i fatti del processo, ma serve solo a denunciare specifici errori di diritto (violazione di legge) o vizi logici nella motivazione della sentenza.
Nel caso di specie, l’atto presentato dalla difesa, sebbene formalmente indirizzato alla Cassazione, era nella sua sostanza un appello. Le censure mosse, infatti, non riguardavano errori di diritto, ma miravano a ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, contestando l’approdo decisorio del Giudice di Pace alla luce delle deposizioni acquisite. La Corte ha quindi rilevato che la parte aveva ‘effettivamente voluto ed esattamente denominato’ un mezzo di gravame (l’appello) non consentito dalla legge per quel tipo di sentenza.
L’errore nella scelta dello strumento processuale è quindi fatale e non sanabile, portando inevitabilmente a una declaratoria di impugnazione inammissibile.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: nel diritto processuale, la scelta del mezzo di impugnazione non è discrezionale, ma rigidamente vincolata dalla legge. Impugnare una sentenza del Giudice di Pace che commina la sola pena pecuniaria con un atto che, nella sostanza, chiede un riesame dei fatti è un errore che preclude qualsiasi discussione sul merito della vicenda.
La lezione pratica è chiara: prima di impugnare una decisione, è essenziale un’analisi legale approfondita per individuare il corretto strumento procedurale. Un errore, come dimostra questo caso, non solo vanifica gli sforzi difensivi, ma comporta anche significative conseguenze economiche, trasformando un tentativo di ottenere giustizia in un’ulteriore condanna al pagamento di spese e sanzioni.
Contro una sentenza del Giudice di Pace che impone solo una pena pecuniaria, qual è il mezzo di impugnazione corretto?
L’unico mezzo di impugnazione consentito dalla legge è il ricorso per cassazione, che permette di contestare solo violazioni di legge o vizi di motivazione, ma non di riesaminare i fatti del caso.
Cosa succede se si presenta un appello tradizionale invece del ricorso per cassazione in questo specifico caso?
L’impugnazione viene dichiarata inammissibile perché è stato utilizzato un mezzo di gravame non consentito dalla legge. Il ricorso viene rigettato senza che la Corte ne esamini il merito.
Quali sono le conseguenze economiche di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45717 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45717 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il 06/02/1978
avverso la sentenza del 09/06/2023 del GIUDICE COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che nel caso di specie si è in presenza di un appello articolato contro una sentenza del GdP che aveva condannato l’imputato alla sola pena pecuniaria e, perciò, ai sensi dell’art. 37 del D. Lg.vo 274 del 2000, impugnabile esclusivamente con il ricorso per cassazione cui, pertanto, l’impugnazione è stata trasmessa;
rilevato che è inammissibile l’impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall’esame dell’atto si tragga la conclusione che la parte abbi effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge (cfr., Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 16/01/2020, Rv. 277945 – 01) i che, nel caso di specie, risulta dalla stessa formulazione delle censure articolate dal difesa /con cui si deducono non già profili di violazione di legge o vizi di motivazione ma, invero, l’approdo decisorio cui – alla luce delle deposizioni acquisite – era pervenut giudice di merito, nel ritenere al contrario l’accusa riscontrata nella ricostruzione concreta vicenda processuale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 novembre 2024
Il Consigliere est,ensorè,
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