Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11757 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11757 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME nato a Polla 1’11 novembre 1986;
avverso l’ordinanza del 26 marzo 2024 del Tribunale di Padova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Prccuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le memorie depositate dall’avv. NOME COGNOME il 6 e il 13 giugno 2024;
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale il Tribunale di Padova, rilevando la mancanza della dichiarazione o dell’elezione di domicilio pres:r tta dal comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l’appello
proposto, da NOME COGNOME avverso la sentenza del Giudice di pace di Padova del 16 ottobre 2023.
2. Il ricorso si compone di due motivi d’impugnazione, con i quali si.de luce la violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e il connesso vizio di motivazione, nella parte in cui il Tribunale avrebbe dichiarato inamin ssibile l’appello rilevando di non aver rinvenuto tra gli atti processuali alcuna prEci?dente dichiarazione o elezione di domicilio, laddove tale dichiarazione, contrariarr ente a quanto ritenuto dal Tribunale, era presente agli atti del fascicolo e contenuta nel verbale di identificazione redatto dai carabinieri della Stazione di Piove di S.: acco il 23 febbraio 2022. Né la norma richiamata (l’art. 581, comma 1-ter, ccd proc. pen.), sostiene la difesa, potrebbe essere interpretata nel senso di richiedere una dichiarazione ex novo da produrre in ogni caso con l’atto di impugnazione. Tanto contrasterebbe con il principio del favor impugnationis ed imporrebbe i ri onere analogo a quello richiesto per l’imputato assente, pur a fronte di situazioni li fatt radicalmente differenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (norma oggi abrogata) irrip Dneva, a prescindere dalle modalità di celebrazione del giudizio di primo grado, cif le, con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori, fosse depositata, GLYPH pena d’inammissibilità, autonoma dichiarazione o elezione di domicilio, necessaria ai fini della successiva notificazione del decreto di citazione a giudizio.
La disciplina – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 e deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impuqr azione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, lale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire le necessarie notifiche (Sez. U. inf. Provvisoria, udienza 24 ottobre 2024).
Tanto, pacificamente, non è avvenuto. Secondo la stessa prospeti azione difensiva, infatti, l’elezione di domicilio, pur presente all’interno del fascic processuale, non risulta esplicitamente richiamata con l’atto di appello. E cid rende l’impugnazione inammissibile, rimanendo irrilevante, alla luce della natura processuale del vizio denunciato, la motivazione offerta dal Tribunale.
Ciò considerato, i profili di frizione della disposizione richiamata rispe :to al norme costituzionali richiamate dalla difesa sono manifestamente hirDndati,
trattandosi di scelta legislativa non irragionevole, volta a limitare le impu:y ‘azion che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte, da.rini . ovarsi in limine impugnationis, ed essendo stati comunque previgti i ce Tettifi dell’ampliamento del termine per impugnare e dell’estensione della resi II: Jzione nel termine (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa, Rv. 285324).
In questi stessi termini Sez. 6, COGNOME (n. 3365 del 20/12/2023, de ). 2024, Rv. 285900): la disciplina introdotta dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, t 150 non comporta alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione sDettante personalmente all’imputato, ma si limita a regolare le modalità di esercizi ) della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché a:: si non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, ne co presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della conciar na, né in ultimo, con il diritto ad impugnare.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condE n iato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese prozssuali.
Così deciso il 28 febbraio 2024
DEPOSITATO IN CANCELLERIA