Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2173 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2173 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato in Bosnia Erzegovina il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza del 03/07/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 3 luglio 2023, la Corte di appello di Torino -in funzione di giudice appello della sentenza emessa dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 4 aprile 2023dichiarava inammissibile l’impugnazione avverso detta sentenza, giacché non accompagnata dalla dichiarazione o elezione di domicilio rese in data successiva alla sentenza oggetto impugnazione; riteneva infatti la Corte applicabili alla fattispecie processuale le forme ed i previsti a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1 ter, del codice di rito, novellato per effetto della entrata in vigore (30 dicembre 2022) del d.lgs. 150/2022 (impugnazione emessa in assenza dell’imputato, procura speciale rilasciata per l’atto di impugnazione ed elezione domicilio in data successiva al provvedimento che si intende impugnare).
1.1. Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione l’imputata, a ministero del difensore d fiducia, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio esiziale di motivazione, giacché la elezi di domicilio già presente agli atti del fascicolo di primo grado poteva, funzionalmente, te luogo di quella richiesta dalla novella processuale, assicurando comunque la speditezza delle comunicazioni, avvisi e notifiche di cancelleria.
Il motivo di ricorso è infondato.
2.1. L’art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, ha inserito nel testo dell’ cod. proc. pen. i commi 1 -ter e 1 -quater a norma dei quali: a) «Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezio domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1 -ter); b) «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione d difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputa ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1 -quater).
Tali disposizioni -adottate in attuazione dei principi e criteri direttivi della legge di del 27 settembre 2021, n. 134- trovano applicazione, a norma dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. n 150 del 2022, per le impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore dello stesso decreto (30 dicembre 2022).
2.2. Orbene, la ratio dell’intervento novellatore è quella di assicurare con certezza che l’imputat abbia piena consapevolezza e volontà di impugnare quella specifica sentenza, rendendosi anche reperibile presso un determinato domicilio. Tali manifestazioni “processuali” della volontà devon seguire la sentenza che si intende impugnare, al fine evidente di attualizzare al momento in c si esercita la facoltà di impugnazione la propria domiciliazione. Non si tratta pertant assecondare un anelito meramente burocratico del legislatore processuale, ma di assicurare efficienza alla complessa macchina giudiziaria, funzionale alla effettività ed alla concreta effi della funzione giurisdizionale (Sez. 2, n. 40824 del 13/9/2023, Rv. 285226, in motiv. pag. 4; ultimo, notizia di decisione Sez. 2, 30/10/2023, ric. Giuliano).
2.3. Nessuna illogicità, tantomeno manifesta, caratterizza pertanto le argomentazioni spese dalla Corte di appello per sostenere la decisione processuale dettata dalla lettera della legge.
La non particolare complessità delle ragioni poste a fondamento della decisione ed il richiam a principi di diritto che si vanno consolidando nella giurisprudenza della Corte consigliano redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2023.