Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9336 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9336 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ORTONA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, dottor NOME COGNOME NOME che ha chiesto
l’annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di condanna eme Gip del Tribunale di Teramo, posto che, unitamente all’atto di gravame, non è stata a dichiarazione di domicilio ai fini di notificazione del decreto di citazione a giudi dall’art. 581 comma 1- ter cod. proc. pen.. Il ricorrente, con unico motivo di ricorso di aver adempiuto a tale onere di allegazione, sebbene successivamente al deposito del appello, ma anteriormente al decreto di citazione a giudizio. Al riguardo, evidenzia ch letterale dell’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., non consente di affermare che di allegazione non possa essere adempiuto anche successivamente e disgiuntamente presentazione dell’atto di gravame. Evidenzia, comunque, di essere detenuto, per alt e quindi di non essere gravato da alcun onere di allegazione, in quanto l’art. 156 cod. prevede che le notificazioni all’imputato detenuto, anche successive alla prima, sia eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.
2.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Si è recentemente affermato che, in tema di impugnazioni, nel caso in cui l’impu detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la pr dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall’art. 33, comma 1, lett. 10 ottobre 2022, n. 150 (applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze em data successiva all’entrata in vigore del citato decreto), che richiede, a pena di ina il deposito, unitamente all’atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domi parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell’obbligo di proc notificazione a mani proprie dell’imputato detenuto e comporterebbe la violazione de all’accesso NOME effettivo NOME alla NOME giustizia NOME sancito NOME dall’art. NOME 6 NOME CEDU NOME (Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023,Rv. 285029;Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023,Rv. 285021). Pertanto, deve affermarsi che l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non opera nel c l’imputato impugnante sia detenuto.
In tal senso si richiama anche Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, D. S., Rv. 2788 ha condivisibilnnente stabilito che non è valida la notifica all’imputato detenuto ese il domicilio eletto poiché la notifica all’imputato detenuto va eseguita presso detenzione. E, in quest’ottica, va tenuto presente che l’art. 156, comma quarto,
pen., dispone che le disposizioni concernenti le notificazioni all’imputato detenuto si anche quando dagli atti risulta che l’ imputato è detenuto per altra causa. Da tale d si evince che, affinché si radichi l’obbligo di effettuazione della notifica all’impu luogo di detenzione, lo status detentionis deve risultare dagli atti. Dunque, allorché la detenzio inerisca ad un procedimento penale diverso da quello nell’ambito del quale le notifiche s disposte, occorre che l’Autorità procedente venga portata a conoscenza dello status detentionis.
1.1. Nel caso in disamina, dall’intestazione della sentenza impugnata emerge ricorrente NOME COGNOME era detenuto per altra causa presso la Casa circondariale d Dunque, l’Autorità procedente era a conoscenza dello status detentionis. Ne segue che è erronea l’ordinanza della Corte territoriale che ha dichiarato inammissibile l’appello propost perché non è stata depositata unitamente all’atto di impugnazione, la dichiarazione o di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, in quanto l’art 1 ter cod. proc. pen. non opera nei confronti dell’impugnante detenuto, neanche per alt
Il ricorso, dunque, deve essere accolto e l’ordinanza impugnata deve essere a Gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di L’Aquila, per l’ulteriore cors
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di L’Aquila.
Così deciso all’udienza del 12 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
NOME
Il Presidente